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MEMORIA
MEMORIA
Sugli effetti
della sentenza della Corte Costituzionale n. 218/02
nella Camera di
Commercio di Pisa
Nel
ricostruire quale debba considerarsi l’effetto della sentenza della Corte che
incide sulla posizione dell’unico dipendente da essa direttamente interessato
(inquadrato, in forza della norma dichiarata illegittima, nella qualifica
dirigenziale), si ritiene che debbano essere considerati (e mantenuti distinti
tra loro) :
il profilo delle
conseguenze della pronunzia di illegittimità costituzionale, nei riguardi della
Camera come del dipendente;
il
profilo delle possibili decisioni a tutela del buon andamento dell'azione
amministrativa.
Con
riguardo al primo profilo, la generalità delle prese di posizione dei
professionisti, consultati dalle Camere di commercio che si trovano nella
medesima posizione di quella di Pisa, è
nel senso di ritenere che la portata delle conseguenze del venir meno della
norma, giudicata non conforme a Costituzione, non potrebbe porre nel nulla
quanto in fatto già verificatosi.
In
altri termini, l’eliminazione della disposizione normativa in questione dal
“diritto vivente” non è idonea
a vanificare la realtà fattuale in via ineliminabile prodottasi in virtù di
essa, quale l’avvenuta prestazione di lavoro con svolgimento di mansioni
superiori (quelle dirigenziali rispetto alle altre tipiche della categoria D di
provenienza).
Ragion
per cui, anche in ossequio al dettato dell'art. 2126 c.c. (applicabile al caso
in questione in relazione alla natura privatistica del rapporto di lavoro di cui
trattasi), dovrebbe concludersi nel senso della salvaguardia degli effetti delle
decisioni formali, adottate dall’interessato nel periodo di copertura della
posizione dirigenziale (anche se non si può trascurare l’utilità di una
ratifica una volta stabilizzata, con gli atti che si ipotizzano più avanti,
la copertura di detta posizione) e della non ripetibilità delle maggiori
retribuzioni corrisposte al dipendente per le mansioni superiori svolte, sebbene
in forza di una norma riconosciuta illegittima.
Meno
agevole si presenta, invece, la ricostruzione delle conseguenze giuridiche a
partire dalla pubblicazione della sentenza.
Alcune
delle argomentazioni prospettate fanno leva sul fatto che – pur essendo, una
sentenza della Corte Costituzionale
del tipo di quella in esame, assimilabile all’annullamento della norma
impugnata, in quanto tale avente effetto retroattivo – siffatta retroattività
non può colpire le situazioni ed i rapporti ormai “esauriti” alla data
della pubblicazione della sentenza stessa; e in tale definizione di intangibilità
si fa rientrare anche la fattispecie del provvedimento di inquadramento adottato
ed ormai inoppugnabile per decorso dei termini di decadenza (fattispecie che è
quella che riguarda la Camera).
Altre
prese di posizione portano, al contrario, ad escludere che il caso in questione
sia da considerare ricompreso tra quelli ormai intangibili rispetto
all’attuazione della sentenza, trattandosi – per l’atto di inquadramento -
di decisione ad effetti permanenti che non può dirsi ormai esaurita per il mero
decorso del tempo concesso a terzi per metterla in discussione mediante
impugnativa, una simile conseguenza potendo ricavarsi soltanto in altre forme
(conclusione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento, collocamento
in quiescenza).
In
una posizione, per così dire, intermedia si collocano coloro che, come il
legale consultato dalla Camera di Pisa, sostengono che la sopravvenienza di una
sentenza della Corte Costituzionale possa comunque legittimare l’ente a
valutare diversamente il pubblico interesse posto a base della vicenda e, se
ritenuto, ad adottare un provvedimento di revoca dell’atto (in via di
autotutela e con effetti dalla sua adozione).
In
tal caso, andrebbero esplicitate quali siano le ragioni di interesse attuale che
si ritiene giustifichino detta revoca di una situazione consolidatasi a favore
del dipendente (ad es., numerosità dei dirigenti rispetto ai fabbisogni,
verifica della non adeguatezza del dirigente rispetto al ruolo ricoperto, sulla
base di fatti e circostanze specifici).
Pur
ritenendo lo scrivente che la seconda delle soluzioni prospettate sia quella
maggiormente compatibile con lo spirito della normativa che regola gli effetti
delle sentenze della Corte Costituzionale (non comprendendosi, altrimenti, in
base a quali logiche il ristabilimento dell’armonia dell’Ordinamento
giuridico ai princìpi costituzionali che la norma travolta dalla Corte stessa
ha turbato – con l’unico limite costituito dalle situazioni che, come sopra
riconosciuto, non possono più
essere rimesse in discussione per effetto di preclusioni giuridiche – possa
farsi dipendere dal mero decorso del tempo per considerare inoppugnabile
l’atto adottato in applicazione della norma suddetta, così da affidare al
caso la definizione delle sorti di più vicende singole tutte egualmente toccate
dalla medesima norma), si esprimono
comunque forti perplessità con riguardo alla soluzione da ultimo indicata e
presente anche nel parere richiesto dalla Camera.
Ove
si seguisse il percorso indicato, infatti, la decisione dell’ente sarebbe
rimessa a valutazioni i cui profili sono estranei alla questione (si tratta,
infatti, di chiarire se la sentenza della Corte impone o meno di restituire il
dipendente all’inquadramento di provenienza), in quanto poggerebbero su
considerazioni (ridondanza dell’organico dirigenziale, inidoneità accertata
allo svolgimento delle funzioni dirigenziali) che poco hanno a che fare con i
termini giuridici della questione stessa.
Per
di più con esse si chiamerebbero in causa – sul presupposto di dover decidere
come dare attuazione ad una sentenza di illegittimità costituzionale che
riguarda un dipendente – motivazioni che l’ente può sempre
utilizzare nel rapporto con le figure dirigenziali, valutandone l’operato, a
prescindere dalla ricostruzione tecnico-giuridica che, invece, in questo caso è
chiamato a compiere.
Il
trascorrere del tempo dalla pubblicazione della sentenza (inizi di giugno) rende
via via più impellente la necessità di una definizione della vicenda; il che
involge il secondo dei profili di decisione in apertura illustrati (decisioni a
tutela del buon andamento dell’azione amministrativa).
A
questo riguardo, forti anche del parere formulato dall’Avvocatura dello Stato
con riguardo ad una vicenda in tutto simile – sotto questo aspetto – a
quella della Camera di Pisa e che ha interessato il personale
dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, può dirsi che sussistono valide
argomentazioni (al di là dell’obiettiva difficoltà di districarsi tra le
diverse tesi giuridiche avanzate) per giustificare il perpetuarsi ad oggi della
situazione esistente al momento della pronuncia della Corte.
Va
considerato, infatti, che esiste in fattispecie un rilevante interesse pubblico
al buon andamento dell'azione amministrativa che, soprattutto nell'attuale
delicato momento dell'attività istituzionale dell’ente ed in ragione della
posizione occupata dal dipendente interessato, poteva risultare compromesso se
si fosse dato corso ad eventuali iniziative di restituzione automatica del
dipendente stesso al livello di provenienza.
Quand’anche,
infatti, la salvaguardia delle situazioni di fatto già verificatesi,
in apertura ricordata come posizione comune
proposta dai professionisti con riguardo ai profili economici e
giuridici, non potrebbe andare temporalmente oltre la data di pubblicazione
della sentenza della Corte Costituzionale, va, peraltro, attentamente
considerato che - se nessun
provvedimento recuperatorio (né restitutorio) è stato finora adottato – ciò
è avvenuto in base - evidentemente -a valutazioni svolte dall’Amministrazione
ed ispirate alla esigenza di assicurare continuità dell'azione amministrativa.
Da
ciò può desumersi - si ritiene - che neppure per il periodo fin qui decorso possa
porsi nel nulla ai fini economici l'attività prestata dal dipendente.
La
situazione in atto ovviamente non potrà protrarsi oltre se non nei limiti
temporali e soggettivi dettati dalla stretta ed assoluta necessità di
assicurare la buona attività amministrativa e la sua continuità.
Diversa
appare invece la conclusione cui deve pervenirsi con riguardo alla posizione
giuridica attribuita al dipendente interessato, per la quale non potrà comunque
ricorrersi ad una semplice convalida delle operazioni di inquadramento
attuate in base alla disposizione annullata (convalida che sarebbe per tale
stessa sua natura suscettibile a sua volta di annullamento).
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