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MEMORIA

MEMORIA

Sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 218/02

nella Camera di Commercio di Pisa

 

Nel ricostruire quale debba considerarsi l’effetto della sentenza della Corte che incide sulla posizione dell’unico dipendente da essa direttamente interessato (inquadrato, in forza della norma dichiarata illegittima, nella qualifica dirigenziale), si ritiene che debbano essere considerati (e mantenuti distinti tra loro) :

      il profilo delle conseguenze della pronunzia di illegittimità costituzionale, nei riguardi della Camera come del dipendente;

      il profilo delle possibili decisioni a tutela del buon andamento dell'azione amministrativa.

Con riguardo al primo profilo, la generalità delle prese di posizione dei professionisti, consultati dalle Camere di commercio che si trovano nella medesima posizione di quella di Pisa,  è nel senso di ritenere che la portata delle conseguenze del venir meno della norma, giudicata non conforme a Costituzione, non potrebbe porre nel nulla quanto in fatto già verificatosi.

In altri termini, l’eliminazione della disposizione normativa in questione dal “diritto vivente”  non è idonea a vanificare la realtà fattuale in via ineliminabile prodottasi in virtù di essa, quale l’avvenuta prestazione di lavoro con svolgimento di mansioni superiori (quelle dirigenziali rispetto alle altre tipiche della categoria D di provenienza).

Ragion per cui, anche in ossequio al dettato dell'art. 2126 c.c. (applicabile al caso in questione in relazione alla natura privatistica del rapporto di lavoro di cui trattasi), dovrebbe concludersi nel senso della salvaguardia degli effetti delle decisioni formali, adottate dall’interessato nel periodo di copertura della posizione dirigenziale (anche se non si può trascurare l’utilità di una ratifica una volta stabilizzata, con gli atti che si ipotizzano più avanti,  la copertura di detta posizione) e della non ripetibilità delle maggiori retribuzioni corrisposte al dipendente per le mansioni superiori svolte, sebbene in forza di una norma riconosciuta illegittima.

Meno agevole si presenta, invece, la ricostruzione delle conseguenze giuridiche a partire dalla pubblicazione della sentenza.

Alcune delle argomentazioni prospettate fanno leva sul fatto che – pur essendo, una sentenza  della Corte Costituzionale del tipo di quella in esame, assimilabile all’annullamento della norma impugnata, in quanto tale avente effetto retroattivo – siffatta retroattività non può colpire le situazioni ed i rapporti ormai “esauriti” alla data della pubblicazione della sentenza stessa; e in tale definizione di intangibilità si fa rientrare anche la fattispecie del provvedimento di inquadramento adottato ed ormai inoppugnabile per decorso dei termini di decadenza (fattispecie che è quella che riguarda la Camera). 

Altre prese di posizione portano, al contrario, ad escludere che il caso in questione sia da considerare ricompreso tra quelli ormai intangibili rispetto all’attuazione della sentenza, trattandosi – per l’atto di inquadramento - di decisione ad effetti permanenti che non può dirsi ormai esaurita per il mero decorso del tempo concesso a terzi per metterla in discussione mediante impugnativa, una simile conseguenza potendo ricavarsi soltanto in altre forme (conclusione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento, collocamento in quiescenza).

In una posizione, per così dire, intermedia si collocano coloro che, come il legale consultato dalla Camera di Pisa, sostengono che la sopravvenienza di una sentenza della Corte Costituzionale possa comunque legittimare l’ente a valutare diversamente il pubblico interesse posto a base della vicenda e, se ritenuto, ad adottare un provvedimento di revoca dell’atto (in via di autotutela e con effetti dalla sua adozione).

In tal caso, andrebbero esplicitate quali siano le ragioni di interesse attuale che si ritiene giustifichino detta revoca di una situazione consolidatasi a favore del dipendente (ad es., numerosità dei dirigenti rispetto ai fabbisogni, verifica della non adeguatezza del dirigente rispetto al ruolo ricoperto, sulla base di fatti e circostanze specifici).    

Pur ritenendo lo scrivente che la seconda delle soluzioni prospettate sia quella maggiormente compatibile con lo spirito della normativa che regola gli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale (non comprendendosi, altrimenti, in base a quali logiche il ristabilimento dell’armonia dell’Ordinamento giuridico ai princìpi costituzionali che la norma travolta dalla Corte stessa ha turbato – con l’unico limite costituito dalle situazioni che, come sopra riconosciuto,  non possono più essere rimesse in discussione per effetto di preclusioni giuridiche – possa farsi dipendere dal mero decorso del tempo per considerare inoppugnabile l’atto adottato in applicazione della norma suddetta, così da affidare al caso la definizione delle sorti di più vicende singole tutte egualmente toccate dalla medesima norma),  si esprimono comunque forti perplessità con riguardo alla soluzione da ultimo indicata e presente anche nel parere richiesto dalla Camera.

Ove si seguisse il percorso indicato, infatti, la decisione dell’ente sarebbe rimessa a valutazioni i cui profili sono estranei alla questione (si tratta, infatti, di chiarire se la sentenza della Corte impone o meno di restituire il dipendente all’inquadramento di provenienza), in quanto poggerebbero su considerazioni (ridondanza dell’organico dirigenziale, inidoneità accertata allo svolgimento delle funzioni dirigenziali) che poco hanno a che fare con i termini giuridici della questione stessa.

Per di più con esse si chiamerebbero in causa – sul presupposto di dover decidere come dare attuazione ad una sentenza di illegittimità costituzionale che riguarda un dipendente – motivazioni che l’ente può sempre utilizzare nel rapporto con le figure dirigenziali, valutandone l’operato, a prescindere dalla ricostruzione tecnico-giuridica che, invece, in questo caso è chiamato a compiere.  

Il trascorrere del tempo dalla pubblicazione della sentenza (inizi di giugno) rende via via più impellente la necessità di una definizione della vicenda; il che involge il secondo dei profili di decisione in apertura illustrati (decisioni a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa).

A questo riguardo, forti anche del parere formulato dall’Avvocatura dello Stato con riguardo ad una vicenda in tutto simile – sotto questo aspetto – a quella della Camera di Pisa e che ha interessato il personale dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, può dirsi che sussistono valide argomentazioni (al di là dell’obiettiva difficoltà di districarsi tra le diverse tesi giuridiche avanzate) per giustificare il perpetuarsi ad oggi della situazione esistente al momento della pronuncia della Corte.  

Va considerato, infatti, che esiste in fattispecie un rilevante interesse pubblico al buon andamento dell'azione amministrativa che, soprattutto nell'attuale delicato momento dell'attività istituzionale dell’ente ed in ragione della posizione occupata dal dipendente interessato, poteva risultare compromesso se si fosse dato corso ad eventuali iniziative di restituzione automatica del dipendente stesso al livello di provenienza.

Quand’anche, infatti, la salvaguardia delle situazioni di fatto già verificatesi,  in apertura ricordata come posizione comune  proposta dai professionisti con riguardo ai profili economici e giuridici, non potrebbe andare temporalmente oltre la data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, va, peraltro, attentamente considerato che  - se nessun provvedimento recuperatorio (né restitutorio) è stato finora adottato – ciò è avvenuto in base - evidentemente -a valutazioni svolte dall’Amministrazione ed ispirate alla esigenza di assicurare continuità dell'azione amministrativa.

Da ciò può desumersi -  si ritiene - che neppure per il periodo fin qui decorso possa porsi nel nulla ai fini economici l'attività prestata dal dipendente.

La situazione in atto ovviamente non potrà protrarsi oltre se non nei limiti temporali e soggettivi dettati dalla stretta ed assoluta necessità di assicurare la buona attività amministrativa e la sua continuità.

Diversa appare invece la conclusione cui deve pervenirsi con riguardo alla posizione giuridica attribuita al dipendente interessato, per la quale non potrà comunque ricorrersi ad una semplice convalida delle operazioni di inquadramento attuate in base alla disposizione annullata (convalida che sarebbe per tale stessa sua natura suscettibile a sua volta di annullamento).