ATTENZIONE! SEGUICI SUL NUOVO PORTALE DI LAVORO PA: http://portal.lavoropa.it
AVVERTENZA
AVVERTENZA
Il
19.3.2003 l’Aran e le Confederazioni sindacali hanno sottoscritto una Ipotesi
di rinnovo del CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato sottoscritto in
data 23.1.2001 e scaduto il 31.1.2003.
Detta
Ipotesi di accordo, una volta
sottoscritta definitivamente, avrà
efficacia dall’1.2.2003 e fino alla stipula di un nuovo accordo quadro in
materia (art.1, comma 2).
L’ipotesi
di rinnovo prevede:
-
la proroga integrale del CCNQ del 23 gennaio 2001 (art.1, comma 1);
-
la validità delle richieste di ricorso all'arbitro unico presentate alle
camere arbitrali successivamente al 31 gennaio 2003 e delle comunicazioni
inviate da o alle amministrazioni di volersi avvalere dell'arbitro unico per la
risoluzione della controversia insorta (art.2); si prevede, a
tal fine, che le relative procedure siano rimesse nei termini dal momento della
comunicazione alle parti della remissione stessa, da farsi a cura della camera
arbitrale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo (art.3, comma 1);
-
la validità delle richieste rivolte ai sensi dell'art.6 del CCNQ del 23
gennaio 2001 ai Collegi Arbitrali di Disciplina ancora funzionanti alla data di
stipula del contratto stesso (art.3, comma 2).
-
la piena validità ed efficacia delle procedure instaurate prima del
31/01/03 e terminate successivamente a questa data (art.4);
-
la conferma che il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in
caso di ricorso alle procedure arbitrali, sia di fronte all'arbitro unico che di
fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9 art.55 D.Lgs.165/2001,
è di 20 giorni dall'applicazione della sanzione così come previsto
dall'art.55 comma 7 del D.Lgs.165/2001 e dall'art.7 comma 6 della legge 300/1970
(art.5).
Ricordiamo
che la scadenza del CCNQ sottoscritto il 23.1.2001 aveva determinato, a
decorrere dall’1.2.2003:
-
la
possibilità di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione solo
davanti al collegio di conciliazione amministrativa di cui all’art.66 del
D.Lgs.165/2001;
-
l’impossibilità
di utilizzare l'arbitrato e la possibilità di attivare, dopo il fallimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione, il solo ricorso
giurisdizionale;
-
l’impossibilità
di impugnare le sanzioni disciplinari ai sensi dell'art.6 del CCNQ del
23.1.2001 e la ripresa di efficacia dell'art.56 del D.Lgs.165/2001, con la
conseguente possibilità di impugnare le predette sanzioni,
oltre che con il ricorso giurisdizionale, con il solo strumento
previsto dall’art.66 del D.Lgs.165/2001.
Vai
a:
Contratto
Collettivo Arbitrato e Conciliazione 19 marzo 2003
|