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AVVERTENZA

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Il 19.3.2003 l’Aran e le Confederazioni sindacali hanno sottoscritto una Ipotesi di rinnovo del CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato sottoscritto in data 23.1.2001 e scaduto il 31.1.2003.

Detta Ipotesi di accordo,  una volta sottoscritta definitivamente, avrà efficacia dall’1.2.2003 e fino alla stipula di un nuovo accordo quadro in materia (art.1, comma 2).

 

L’ipotesi di rinnovo prevede:

-         la proroga integrale del CCNQ del 23 gennaio 2001 (art.1, comma 1);

-         la validità delle richieste di ricorso all'arbitro unico presentate alle camere arbitrali successivamente al 31 gennaio 2003 e delle comunicazioni inviate da o alle amministrazioni di volersi avvalere dell'arbitro unico per la risoluzione della controversia insorta (art.2); si prevede,  a tal fine, che le relative procedure siano rimesse nei termini dal momento della comunicazione alle parti della remissione stessa, da farsi a cura della camera arbitrale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo (art.3, comma 1);

-         la validità delle richieste rivolte ai sensi dell'art.6 del CCNQ del 23 gennaio 2001 ai Collegi Arbitrali di Disciplina ancora funzionanti alla data di stipula del contratto stesso (art.3, comma 2).

-         la piena validità ed efficacia delle procedure instaurate prima del 31/01/03 e terminate successivamente a questa data (art.4);

-         la conferma che il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedure arbitrali, sia di fronte all'arbitro unico che di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9 art.55 D.Lgs.165/2001,  è di 20 giorni dall'applicazione della sanzione così come previsto dall'art.55 comma 7 del D.Lgs.165/2001 e dall'art.7 comma 6 della legge 300/1970 (art.5).

 

Ricordiamo che la scadenza del CCNQ sottoscritto il 23.1.2001 aveva determinato, a decorrere dall’1.2.2003:

  • la possibilità di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione solo davanti al collegio di conciliazione amministrativa di cui all’art.66 del D.Lgs.165/2001;

  • l’impossibilità di utilizzare l'arbitrato e la possibilità di attivare, dopo il fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, il solo ricorso giurisdizionale;

  • l’impossibilità di impugnare le sanzioni disciplinari ai sensi dell'art.6 del CCNQ del 23.1.2001 e la ripresa di efficacia dell'art.56 del D.Lgs.165/2001, con la conseguente possibilità di impugnare le predette sanzioni,  oltre che con il ricorso giurisdizionale, con il solo strumento previsto dall’art.66 del D.Lgs.165/2001.

 

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Contratto Collettivo Arbitrato e Conciliazione 19 marzo 2003