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Ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia
di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli
Ipotesi
di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure di
conciliazione ed arbitrato ai sensi degli articoli 59 bis e 69 bis del D.lgs
n.29/1993 (ora artt.56 e 66 del D.lgs n.165/2001) nonché dell’art.412-ter
c.p.c., stipulato il 23/01/2001
Il
giorno 19 marzo 2003, alle ore
11 presso
la sede dell’Aran ha avuto luogo l’incontro tra:
-
l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Amministrazioni nella persona
del prof. Mario Ricciardi;
-
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL
firmato
CISL
firmato
UIL
firmato
CONFSAL
firmato
CIDA
firmato
CISAL
firmato
CONFEDIR
firmato
COSMED
firmato
RDB/CUB
non firmato
UGL
firmato
USAE
firmato
Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto la seguente ipotesi di
contratto collettivo nazionale
quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato:
Art.1
1:
Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure di
conciliazione ed arbitrato stipulato il 23 gennaio 2001 è prorogato
integralmente.
2:
Il presente accordo ha efficacia a partire dal 1 febbraio 2003 fino alla stipula
di un nuovo accordo quadro in materia.
Art.
2
Le
richieste di ricorso all’arbitro unico presentate alle camere arbitrali
successivamente al 31 gennaio 2003 si ritengono validamente effettuate, così
come le comunicazioni inviate da o alle amministrazioni di volersi avvalere
dell’arbitro unico per la risoluzione della controversia insorta.
Art.3
1:
Tutte le procedure
di cui all’art.2 sono rimesse nei termini dal momento
della comunicazione alle parti della remissione stessa,
da farsi a cura
della camera arbitrale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente
accordo.
2:
Sono ugualmente valide le richieste rivolte ai sensi dell’art.6 del
CCNQ del 23gennaio 2001 ai Collegi Arbitrali di Disciplina ancora funzionanti
alla data di stipula del contratto stesso.
Art.4
Le
procedure instaurate prima del 31/01/03
e terminate successivamente a questa data, conservano a pieno la loro
validità ed efficacia.
Art.5
L’art.6
del CCNQ del 23/1/2001 non modifica il termine di impugnazione delle sanzioni
disciplinari in caso di ricorso alle procedura arbitrali, sia di fronte
all’arbitro unico che di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9
art.55 d.lgs n.165/2001. Tale termine rimane pertanto di 20 giorni
dall’applicazione della sanzione così come previsto dall’art.55 comma 7 del
d.lgs n.165/2001 e dall’art.7 comma 6 della legge 300/1970
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