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Ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli

Ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli articoli 59 bis e 69 bis del D.lgs n.29/1993 (ora artt.56 e 66 del D.lgs n.165/2001) nonché dell’art.412-ter c.p.c., stipulato il 23/01/2001

 

Il giorno 19 marzo 2003, alle ore  11  presso la sede dell’Aran ha avuto luogo l’incontro tra:

- l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Amministrazioni nella persona del prof. Mario Ricciardi;

- ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:

     CGIL                  firmato

     CISL                  firmato

     UIL                     firmato

     CONFSAL        firmato

     CIDA                 firmato

     CISAL              firmato

     CONFEDIR      firmato

     COSMED        firmato

     RDB/CUB        non firmato

     UGL                  firmato

     USAE               firmato

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto la seguente ipotesi di contratto collettivo nazionale  quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato:

Art.1

1: Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato stipulato il 23 gennaio 2001 è prorogato integralmente.

2: Il presente accordo ha efficacia a partire dal 1 febbraio 2003 fino alla stipula di un nuovo accordo quadro in materia.

Art. 2 

Le richieste di ricorso all’arbitro unico presentate alle camere arbitrali successivamente al 31 gennaio 2003 si ritengono validamente effettuate, così come le comunicazioni inviate da o alle amministrazioni di volersi avvalere dell’arbitro unico per la risoluzione della controversia insorta.

Art.3 

1: Tutte le  procedure  di cui all’art.2 sono rimesse nei termini dal momento  della comunicazione alle parti della remissione stessa,  da farsi a cura  della camera arbitrale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

 2:   Sono ugualmente valide le richieste rivolte ai sensi dell’art.6 del CCNQ del 23gennaio 2001 ai Collegi Arbitrali di Disciplina ancora funzionanti alla data di stipula del contratto stesso. 

Art.4 

Le procedure instaurate prima del 31/01/03  e terminate successivamente a questa data, conservano a pieno la loro validità ed efficacia.

Art.5  

L’art.6 del CCNQ del 23/1/2001 non modifica il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedura arbitrali, sia di fronte all’arbitro unico che di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9 art.55 d.lgs n.165/2001. Tale termine rimane pertanto di 20 giorni dall’applicazione della sanzione così come previsto dall’art.55 comma 7 del d.lgs n.165/2001 e dall’art.7 comma 6 della legge 300/1970