ATTENZIONE! SEGUICI SUL NUOVO PORTALE DI LAVORO PA: http://portal.lavoropa.it
Garante per la protezione dei dati personali
Garante
per la protezione dei dati personali
Risposta
del 19 febbraio 2002
dicitura
“pignoramento” apposta sulla busta paga
La
dicitura "pignoramento"apposta sulla busta-paga a motivazione di una
ritenuta operata sullo stipendio contrasta con i principi posti a tutela della
riservatezza dei dati personali, in quanto rende chiaramente conoscibile a terzi
delicati aspetti della vita privata del lavoratore. Le finalità di
documentazione e trasparenza nel rapporto fra datore di lavoro e dipendente
possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione di diverse dizioni o codici
identificativi che rendano enucleabile la ritenuta senza descriverla
specificamente.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
In
data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del
prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor
Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
esaminato
il ricorso presentato dal Sig. XY nei confronti di INPS, Area territoriale di
Casarano;
vista
la documentazione in atti;
viste
le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
relatore
il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO:
Il
ricorrente, dipendente dell’ente resistente, lamenta di non avere ricevuto
riscontro ad una richiesta avanzata l’11 gennaio 2002 ai sensi dell’art. 13
della legge n. 675 con la quale aveva chiesto di "prendere visione degli
atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale", nonché di
espungere dai cedolini mensili del proprio stipendio la dicitura
"pignoramento" che attualmente descrive in dettaglio due detrazioni
ritenute dal ricorrente medesimo adeguatamente individuabili in base al solo
codice n. 543 apposto a margine della somma detratta.
Con
il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675, l’interessato
ha ribadito le proprie richieste sottolineando l’esigenza di non subire il
discredito che gli deriverebbe (al momento in cui viene richiesto da istituti di
credito di esibire o produrre copia del cedolino
al
fine di compiere operazioni in banca di vario tipo), dalla conoscenza da parte
di terzi della specifica causale di due ritenute operate sul proprio stipendio,
riferite l’una ad un assegno alimentare e, l’altra, ad una garanzia prestata
a favore del proprio ex coniuge.
All’invito
ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa
Autorità in data 30 gennaio 2002, l’ente ha risposto con nota anticipata via
fax il 1° febbraio 2002 con la quale ha comunicato che l’interessato può
"prendere visione degli atti e documenti inseriti ne fascicolo presso la
segreteria del personale di sede" e di aver interessato la sede centrale ai
fini della modifica della predetta dicitura.
Con
successiva nota in data 7 febbraio 2002, a seguito di contatti intercorsi con la
sede centrale, l’ente ha però dichiarato di non poter accedere alla richiesta
di cancellare la dicitura. Ad avviso dell’ente, tale esito contrasterebbe con
il dovere di indicare con chiarezza le poste positive e negative su un cedolino
che sarebbe oltretutto strettamente personale e riguarderebbe unicamente il
rapporto tra l’ente e l’interessato. Nel caso specifico, la richiesta
dell’interessato riguarderebbe poi "un provvedimento di carattere
giudiziario" che obbligherebbe invece l’ente ad "indicare con
chiarezza la trattenuta effettuata" sul cedolino.
Con
fax in data 9 febbraio 2002 l’interessato ha confermato le proprie richieste,
richiamando una precedente decisione del Garante in materia.
CIÒ
PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il
ricorso verte sull’accesso ai dati personali di un dipendente detenuti dal
datore di lavoro e conservati nel fascicolo personale, nonché sulla richiesta
di eliminare dal cedolino dello stipendio la specifica dicitura
"pignoramento" che compare a margine di una posta passiva ivi
documentata.
In
ordine alla prima richiesta, il titolare del trattamento ha aderito
all’istanza del ricorrente rendendo disponibile per la visione il fascicolo
personale. In relazione a tale disponibilità può essere quindi dichiarato non
luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n.
501/1998.
L’interessato
potrà visionare ed estrarre eventualmente copia dei dati personali che lo
riguardano, anche avvalendosi di persona a ciò delegata (art. 17, comma 2, del
d.P.R. n. 501/1998) o facendosi assistere da persona di sua fiducia (art. 17,
comma 4, d.P.R. cit.).
Per
quanto riguarda la richiesta di espungere la specificazione
"pignoramento", il ricorso è poi fondato solo parzialmente. La
dicitura descrive con un certo dettaglio la causale di due detrazioni
documentate sul cedolino, contraddistinte, analogamente ad altre voci
stipendiali, anche da un "codice voce" e dell’indicazione del
termine finale delle ritenute.
Il
trattamento dei dati idonei a rivelare la finalità della ritenuta nel cedolino
è, in termini generali, lecito e correlato alle finalità del trattamento, che
è volto anzitutto a documentare al lavoratore le diverse voci relative alle
competenze e alle trattenute anche per permettere una verifica agevole circa
l’esatta corresponsione della retribuzione.
Tale
finalità di documentazione e di trasparenza, laddove vengano in considerazione
specifiche voci che rivelano delicati aspetti relativi a peculiari rapporti
familiari o a determinati provvedimenti giudiziari, possono essere ugualmente
perseguite, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza delle
informazioni trattate (art. 9, comma 1,
lett.
d), legge n. 675/1996), mediante l’utilizzo di diciture meno specifiche che
rendano ugualmente comprensibile la voce (a puro titolo di esempio: "altre
trattenute"), oppure di idonei codici identificativi (come quello apposto a
margine nel caso di specie), tenendo peraltro presente che tali indicazioni
possono essere peraltro oggetto di eventuali richieste di chiarimenti rivolte
dal lavoratore agli uffici amministrativi dell’ente.
Tali
cautele, pur riguardando un documento certamente relativo al rapporto tra datore
di lavoro e dipendente, evitano che, in caso di richiesta di esibizione o di
produzione del cedolino da parte di soggetti ai quali l’interessato abbia ad
esempio richiesto un finanziamento, divengano chiaramente conoscibili a terzi
delicati aspetti relativi alla sfera privata del lavoratore, oppure notizie
eccedenti la finalità perseguita con il cedolino (si pensi, oltre che alla
specifica causale del pignoramento, alla superflua indicazione della sigla
identificativa del sindacato destinatario della ritenuta sindacale).
In
conformità a quanto già affermato dal Garante in una precedente circostanza
(provvedimento del 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 100), l’istanza
del ricorrente relativa all’ulteriore utilizzazione della dicitura
"pignoramento" è pero solo in parte fondata.
Il
cedolino dello stipendio può essere esibito o prodotto in circostanze nelle
quali interessa appurare unicamente il livello stipendiale e non anche tutte le
causali delle varie voci, in particolare di quella in esame.
In
altri casi, invece, il cedolino (o altro documento che lo sostituisca rilasciato
dal datore di lavoro) viene richiesto da terzi anche per identificare la
porzione di retribuzione "disponibile" a garanzia del credito, in
particolare per mutui e finanziamenti conseguenti anche a c.d. cessioni del
quinto dello stipendio. In questi casi, fermo restando quanto sopra indicato
circa la necessità di evitare l’indicazione della specifica causale (es.:
alimenti al coniuge), la cautela da adottare deve tuttavia permettere di
individuare la predetta parte di retribuzione. Solo entro questi limiti, quindi,
l’ente dovrà provvedere a modificare la dicitura "pignoramento"
utilizzando una diversa dizione o codice, o utilizzando altra espressione che
renda enucleabile la ritenuta senza descriverla specificamente, oppure
articolando diversamente la parte del cedolino relativo alle detrazioni nei
termini appena indicati (avvalendosi anche, in caso di difficoltà di esecuzione
del presente provvedimento, del procedimento dinanzi al Garante di cui
all’art. 20, comma 11, del citato d.P.R. n. 501/1998).
PER
QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
-
dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2,
del d.P.R. n. 501/1998 per quanto riguarda la richiesta di accedere ai dati
contenuti nella "cartella personale" del ricorrente;
-
accoglie in parte il ricorso e ordina all’ente resistente di ottemperare alla
richiesta del resistente nei termini di cui in motivazione, entro il 31 marzo
2002, e di dare conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità, entro
la medesima data.
Roma,
19 febbraio 2002
IL
PRESIDENTE
Rodotà
IL
RELATORE
SantanielloIL
SEGRETARIO
GENERALE
Buttarelli
|