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Garante Privacy
Garante Privacy
13 aprile 2003
Occorre trasparenza nella gestione
dei dati personali
E’ obbligatorio comunicare i nomi di chi vigila sulla
corretta gestione dei dati. Una p.a. paga le spese per l’inerzia
I nomi dei cosiddetti "responsabili del trattamento" - di
coloro cioè ai quali sono affidati compiti di gestione e controllo sulle
operazioni che vengono effettuate sui dati personali contenuti negli archivi -
devono essere comunicati ai cittadini che ne facciano richiesta. Il principio
vale sia nel caso di amministrazioni pubbliche che di aziende private.
Lo ha ribadito l’Autorità affrontando il ricorso di una donna che si
era rivolta invano ad un’amministrazione pubblica chiedendo di accedere ai
suoi dati personali e di conoscere i nominativi dei responsabili del trattamento
dei dati. Va ricordato, a tale proposito, che i gestori delle banche dati
(quelli che la legge n.675/96 chiama "titolari del trattamento")
possono designare quali responsabili del trattamento persone o società con
particolare esperienza e capacità, e affidare loro compiti di gestione e
controllo sulla raccolta, l’uso, la conservazione, la comunicazione dei dati.
La vicenda prende avvio lo scorso autunno quando, come risposta ad un
primo ricorso dell’interessata, l’Autorità aveva invitato
l’amministrazione ad aderire spontaneamente alle richieste formulate.
Successivamente, la ricorrente si rivolgeva però con un secondo ricorso
al Garante lamentando l’inadempienza dell’amministrazione. Quest’ultima,
interpellata dall’Autorità rispondeva affermando che, nonostante i numerosi
contatti telefonici e a mezzo e-mail, l’interessata aveva offerto informazioni
generiche riguardo agli uffici ai quali si chiedeva di conoscere gli estremi
identificativi dei responsabili del trattamento e aveva indicato una residenza
diversa da quella presente nella banca dati. Pertanto, concludeva
l’amministrazione, la genericità degli elementi acquisiti impediva di
soddisfare le richieste avanzate.
Decidendo sul ricorso, il Garante ha riconosciuto la legittimità delle
richieste dell’interessata e ha accolto la richiesta di conoscere gli estremi
identificativi dei responsabili del trattamento che devono sempre essere
comunicati ai diretti interessati ordinando, peraltro, una risposta entro un
termine stabilito. Ai competenti uffici della pubblica Amministrazione sono
inoltre state imputate le spese del procedimento stabilite in 250 euro.
Ha invece deciso di non procedere riguardo alla mancata comunicazione dei
dati personali, avendo la ricorrente, anche alla luce dei diversi contatti
intercorsi tra le parti, ormai sufficienti elementi per indirizzare la sua
richiesta di accesso direttamente ai competenti uffici dai quali potrà ricevere
la specifica documentazione richiesta
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