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Garante per la Privacy
Fax legittimo tra
P.A.
I dipendenti pubblici sono comunque tenuti al
rispetto della riservatezza dei dati personali
E’ legittimo l’uso del fax nelle comunicazioni tra
amministrazioni pubbliche. In ogni caso, i dipendenti incaricati dalle
amministrazioni all’invio e alla ricezione delle comunicazioni tramite fax
(indipendente dal grado e dalla funzione ricoperta) devono sempre
rispettare gli obblighi di riservatezza e le misure di sicurezza che la
legge sulla privacy pone a protezione dei dati personali trattati. Naturalmente
i dati comunicati non devono essere eccedenti
rispetto agli scopi per i quali vengono richiesti.
Ribadendo
queste indicazioni di carattere generale, alle quali le amministrazioni devono
attenersi per un corretto trattamento dei dati, l’Autorità Garante
ha rigettato il ricorso di una dipendente che contestava le modalità con
le quali il datore di lavoro pubblico aveva effettuato alcuni accertamenti nei
suoi confronti. Nel caso in esame l’amministrazione della dipendente
aveva inviato alla segreteria del personale del Comune dove lavora il
marito, un fax nel quale si chiedeva, per ragioni amministrative legate
all’istruttoria della posizione della signora,
se il coniuge usufruisse dei benefici prevista dalla legge sulla tutela
dell’handicap (104/1992). La
ricorrente, nell’istanza rivolta prima all’amministrazione e poi al
Garante, contestava l’uso del fax come mezzo di comunicazione idoneo,
evidenziava la possibile divulgazione a terzi di informazioni personali senza il
suo consenso e chiedeva inoltre la condanna del titolare al risarcimento del
danno.
Nel
corso dell’istruttoria l’Autorità ha accertato la legittimità
dell’operato dell’ente pubblico, il quale non deve richiedere il consenso
dei dipendenti per trattare i loro dati e risulta aver agito nel rispetto
delle norme di legge e di regolamento. La comunicazione tramite fax,
infatti, è consentita dalla legge ed è stata effettuata per ragioni
istituzionali rispettando i limiti di pertinenza e non eccedenza dei dati
trattati.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di risarcimento
del danno, questa può essere
proposta, se ricorrono i presupposti, solo
di fronte al giudice ordinario.
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