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Una
recente sentenza del Tribunale di Pisa - sez. lavoro – (Sent.
n. 547/03 Dep. il 24. 10. 2003, Est. SCHIAVONE) offre il destro per
alcune riflessioni sul complesso e dibattuto problema dell’efficacia
della sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art.444 c.p.p., cd. sentenza di patteggiamento, nell’ipotesi di
un licenziamento disciplinare.
In
modo convincente quel Giudice ha sentenziato che “quand’anche, per
effetto di un’amplissima interpretazione della volontà collettiva, si
dovesse ritenere in astratto la vincolatività della sentenza di
patteggiamento, anche fra persone diverse da quelle che abbiano
partecipato al procedimento per l’applicazione della pena a richiesta va
da sé che, pure in questo caso, l’efficacia del giudicato sarebbe
limitata alla materialità del fatto, mentre il datore di lavoro nel corso
del procedimento disciplinareavrebbe l’onere di apprezzare, inoltre,
tutti gli elementi soggettivi, al fine di verificare se la
lororealizzazione valga altresì ad integrare la lesione irreparabile
dell’elemento fiduciario, che è tutt’altra cosa rispetto al dolo
penale”.
In
fatto, la vicenda vede come protagonista una direttrice di un ufficio
postale di Pisa, sottoposta a
procedimento
penale per il reato di cui all’art. 619 c.p. conclusosi con una sentenza
ex. art. 444 c.p.p., alla quale il datore di lavoro ha intimato
licenziamento per giusta causa in applicazione del disposto dell’art. 54
CCNL 2001, che individua la pronuncia penale di condanna passata in
giudicato come giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro.
Il
patteggiamento è un procedimento compreso nell’elenco dei riti
speciali, definito allo stato degli atti, senza assunzione di mezzi
istruttori, nel quale l’imputato rinuncia volontariamente ad avvalersi
della presunzione di non colpevolezza ex. art. 27 cost. e della facoltà
di contestare l’accusa, in cambio della diminuzione dell’entità della
pena; rileva pertanto come modalità di definizione anticipata del
processo quando vi sia l’accordo delle parti sulla pena e il giudice la
ritenga congrua.
L’articolo
445 1°comma ultima parte c.p.p. prevede che “salva diversa
disposizione di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di
condanna”.
Sul
punto, tuttavia, la prevalente giurisprudenza, sulla scia della decisione
della Corte Costituzionale 313/’90, ritiene che la sentenza pronunciata
sulla base di un patteggiamento non possa essere considerata né una
sentenza di condanna, né un sentenza di assoluzione, bensì “una
pronuncia giurisdizionale sui generis, equiparabile solo quoad effectum ad
una sentenza di condanna”(Cass.7903/’92; Cass.10275/’91; Cass.
4386/’91), rientrando così nelle c.d. sentenze in ipotesi di
responsabilità (Cass.3080/91; Cass.3415/’90).
Secondo
tale orientamento la sentenza che dispone l’applicazione della pena su
richiesta, in quanto presuppone la concorde volontà delle parti come
oggetto di determinazione del giudice, contiene un accertamento e
un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato.
In
merito a quest’ultimo elemento si riscontrano tuttavia posizioni
giurisprudenziali tra loro differenti. Alcune pronunce, infatti,
sottolineano come l’applicazione della pena su richiesta non implichi un
accertamento positivo e costitutivo di responsabilità dell’imputato, ma
soltanto una rinuncia della difesa a far valere eccezioni e nullità nel
procedimento, con la conseguente e remissiva accettazione delle richieste
dell’accusa, in cambio di una pena scontata (Cass.19.01.1996; Cass.S.U.
08.05.1996); altre la qualificano come una forma piena di ammissione di
responsabilità (Cass.6.09.1995), o quantomeno come “ ammissione del
fatto”(Cass.29.09.1999).
La
sentenza del Tribunale di Pisa, pur valutando possibile l’intenzione
delle parti contrattuali di considerare la sentenza di cd. patteggiamento
una tipica sentenza di condanna, rifugge a ben ragione dall’attribuire a
tale sentenza “un’efficacia diversa ed anzi contraria rispetto a
quella voluta dalla legge”.
Diversamente
da quanto previsto dall’abrogato art. 28 del Codice Rocco del 1930, la
nuova disciplina, ispirata alla netta separazione dei giudizi, con
l’art. 654 c.p.p. àncora la trasposizione dell’accertamento in sede
penale dei fatti nella loro materialità al giudizio civile o
amministrativo solo tra soggetti che hanno partecipato o sono intervenuti
nel processo penale. La norma pone quindi l’accento unicamente
sugli elementi oggettivi del reato, mentre niente prevede in merito
all’accertamento dell’elemento soggettivo, elemento che invece un
datore di lavoro deve necessariamente valutare nell’intimazione di un
licenziamento disciplinare.
La
motivazione della sentenza annotata, aderendo all’orientamento della
prevalente giurisprudenza di legittimità, fa discendere dalla previsione
dell’art.654 c.p.p. un ampio potere discrezionale del giudice nella
valutazione dei fatti così come accertati e ricostruiti in sede penale.
In
questo iter logico, la sentenza del Tribunale di Pisa si sofferma quindi
in maniera dettagliata sul disposto della sentenza di legittimità
n.10315/00, nella parte in cui prevede che “il giudice del lavoro adito
con impugnativa del licenziamento, ove pure comminato in base agli stessi
comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non è
affatto obbligato a tener conto dell’accertamento contenuto nella
sentenza penale ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza
di cognizione i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e
qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall’esito del
procedimento penale …in ogni caso la valutazione della gravità del
comportamento del lavoratore, ai fini della verifica della legittimità
del licenziamento per giusta causa deve essere operata dal giudice civile
alla stregua della ratio degli artt.2119 c.c. e art.1 L.604/66 e cioè
tenendo conto dell’incidenza del fatto commesso sul particolare rapporto
fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavoro, indipendentemente dal
giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fini penali”.
Sono
l’art. 2119 c.c. e l’art. 1 L.15 luglio 1996 n.604 a disciplinare
esplicitamente il recesso per giusta causa come una delle ipotesi di
estinzione del rapporto di lavoro.
E’
del resto ben noto che l'art. 2119 1°comma c.c. riconosce la possibilità
di recesso anticipato del rapporto, sia nel contratto a tempo
indeterminato senza preavviso, sia nel contratto a termine, qualora
"si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria del rapporto".
Seguendo
il dibattito dottrinale sul concetto di giusta causa (si ricordino in tal
senso i due opposti orientamenti, la cd. teoria oggettiva e la cd.teoria
subiettiva), la giurisprudenza maggioritaria si allinea con la teoria
oggettiva nella ricerca di una definizione ampia di giusta causa che
individui come strumenti di valutazione sia la negazione degli elementi
oggettivi e soggettivi essenziali del rapporto di lavoro sia gli ulteriori
comportamenti lesivi del rapporto fiduciario tra le parti contraenti,
riconducibili questi ultimi ai generali obblighi di correttezza e buona
fede cui deve essere improntato ogni rapporto contrattuale e come tale
anche il rapporto di lavoro.
La
giurisprudenza insiste inoltre in un’analisi complessiva del rapporto
tra le parti, tenuto conto “della posizione che in esso abbia avuto il
prestatore d’opera, della qualità e del grado del particolare vincolo
di fiducia che quel rapporto comportava […] delle particolari
circostanze e condizioni in cui è posta in essere la specifica mancanza
del dipendente[…] della posizione delle parti, dell’oggetto delle
mansioni, del grado di affidamento che queste richiedono[…]”
(Cass.00/15004; Cass.97/4175; Cass.95/5742).
E'
evidente che questo tipo di analisi dottrinale e giurisprudenziale ha come
filo conduttore la preminente rilevanza della personalità della
prestazione come obbligazione di facere, oggetto del rapporto di lavoro.
Si
arriva così a definire ed evidenziare, seguendone un'ampia accezione, il
carattere fiduciario del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro,
attraverso la valorizzazione non solo dell’ampia gamma di diritti e
doveri facenti capo al lavoratore durante la costituzione e l’intera
vita del rapporto di lavoro, ma anche dell’insieme dei possibili fatti
e/o comportamenti atipici ascrivibili alla sua condotta ed estranei alle
tipologie contrattualmente previste.
In
merito al potere di cognizione del giudice l’elencazione dei fatti
costituenti giusta causa non impedisce al magistrato di valutare in
concreto degli estremi che giustificano il licenziamento: ciò significa
che compito essenziale del giudice di merito è verificare la sussistenza
di tutti quegli elementi oggettivi e soggettivi giunti alla sua cognizione
e potenzialmente idonei, nelle varie forme patologiche, a giustificare la
cessazione del rapporto di lavoro, nell’adempimento del diritto-dovere
del giudice di ponderare il concreto atteggiamento individuale rispetto
alle peculiarità esistenti.
Ed
è proprio questo l’argomento risolutivo della sentenza annotata: nel
caso di specie, infatti, il Tribunale adito, escludendo l’automatica ed
immediata efficacia del giudicato penale nel processo civile in corso,
ascrive al datore di lavoro prima, e al giudice poi, la valutazione di
tutte le circostanze che hanno integrato la lesione irreparabile
dell’elemento fiduciario secondo l’ottica delle finalità proprie
dell’accertamento lavoristico.
Il
Tribunale giunge perciò a sostenere che erroneamente il datore di lavoro
ha ritenuto compresa nel testo dell’imputazione di cui all’art.619
c.p. la dimostrazione della volontarietà della condotta illecita ascritta
alla lavoratrice, non dando risalto al fatto che la stessa ricorrente
abbia acconsentito all’applicazione della pena su richiesta solo per
pura strategia processuale.
Nel
caso di specie quindi il datore di lavoro, nella scelta del licenziamento
disciplinare, ha omesso di analizzare l’elemento soggettivo, ossia
l’atteggiamento psicologico del lavoratore, non oggetto di ricostruzione
in sede penale.
Queste
considerazioni finali della sentenza annotata offrono due interessanti
spunti di riflessione per quanti volessero accedere alla tesi datoriale;
si può preliminarmente discutere se la sentenza c.d. di patteggiamento
contenga un accertamento sulla colpevolezza, e, solo in caso di risposta
positiva, se il dolo in senso penalistico possa essere equiparato alla
dimostrazione della violazione del vincolo fiduciario in ambito
lavoristico.
In
conclusione e a parere di chi scrive, la soluzione a cui giunge il Giudice
di merito toscano è degna di accoglimento, in quanto si tratta di una
decisione in linea con l’indirizzo e i principi ispiratori della attuale
disciplina processualistica penale, per la quale i processi civile e
penale devono transitare su binari paralleli senza automatiche ingerenze
di cognizione, e altresì in armonia con la dinamica natura e funzione
dell’organo giudicante in sede civile, chiamato nella quotidianeità
della sua attività ad operare un accertamento dei fatti ad ampio raggio
senza preclusioni di sorta.
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