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 L’INEFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA NELL’IPOTESI DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

 

 

Eleonora Palazzolo

Avvocato in Pisa

 
 

Una recente sentenza del Tribunale di Pisa - sez. lavoro – (Sent.  n. 547/03 Dep. il 24. 10. 2003, Est. SCHIAVONE) offre il destro per alcune riflessioni sul complesso e dibattuto problema dell’efficacia della sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 c.p.p., cd. sentenza di patteggiamento, nell’ipotesi di un licenziamento disciplinare.

In modo convincente quel Giudice ha sentenziato che “quand’anche, per effetto di un’amplissima interpretazione della volontà collettiva, si dovesse ritenere in astratto la vincolatività della sentenza di patteggiamento, anche fra persone diverse da quelle che abbiano partecipato al procedimento per l’applicazione della pena a richiesta va da sé che, pure in questo caso, l’efficacia del giudicato sarebbe limitata alla materialità del fatto, mentre il datore di lavoro nel corso del procedimento disciplinareavrebbe l’onere di apprezzare, inoltre, tutti gli elementi soggettivi, al fine di verificare se la lororealizzazione valga altresì ad integrare la lesione irreparabile dell’elemento fiduciario, che è tutt’altra cosa rispetto al dolo penale”.

In fatto, la vicenda vede come protagonista una direttrice di un ufficio postale di Pisa, sottoposta a

procedimento penale per il reato di cui all’art. 619 c.p. conclusosi con una sentenza ex. art. 444 c.p.p., alla quale il datore di lavoro ha intimato licenziamento per giusta causa in applicazione del disposto dell’art. 54 CCNL 2001, che individua la pronuncia penale di condanna passata in giudicato come giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro.

Il patteggiamento è un procedimento compreso nell’elenco dei riti speciali, definito allo stato degli atti, senza assunzione di mezzi istruttori, nel quale l’imputato rinuncia volontariamente ad avvalersi della presunzione di non colpevolezza ex. art. 27 cost. e della facoltà di contestare l’accusa, in cambio della diminuzione dell’entità della pena; rileva pertanto come modalità di definizione anticipata del processo quando vi sia l’accordo delle parti sulla pena e il giudice la ritenga congrua.

L’articolo 445 1°comma ultima  parte c.p.p. prevede che “salva diversa disposizione di legge,  la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna”.

Sul punto, tuttavia, la prevalente giurisprudenza, sulla scia della decisione della Corte Costituzionale 313/’90, ritiene che la sentenza pronunciata sulla base di un patteggiamento non possa essere considerata né una sentenza di condanna, né un sentenza di assoluzione, bensì “una pronuncia giurisdizionale sui generis, equiparabile solo quoad effectum ad una sentenza di condanna”(Cass.7903/’92; Cass.10275/’91; Cass. 4386/’91), rientrando così nelle c.d. sentenze in ipotesi di responsabilità (Cass.3080/91; Cass.3415/’90).

Secondo tale orientamento la sentenza che dispone l’applicazione della pena su richiesta, in quanto presuppone la concorde volontà delle parti come oggetto di determinazione del giudice, contiene un accertamento e un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato.

In merito a quest’ultimo elemento si riscontrano tuttavia posizioni giurisprudenziali tra loro differenti. Alcune pronunce, infatti, sottolineano come l’applicazione della pena su richiesta non implichi un accertamento positivo e costitutivo di responsabilità dell’imputato, ma soltanto una rinuncia della difesa a far valere eccezioni e nullità nel procedimento, con la conseguente e remissiva accettazione delle richieste dell’accusa, in cambio di una pena scontata (Cass.19.01.1996; Cass.S.U. 08.05.1996); altre la qualificano come una forma piena di ammissione di responsabilità (Cass.6.09.1995), o quantomeno come “ ammissione del fatto”(Cass.29.09.1999).

La sentenza del Tribunale di Pisa, pur valutando possibile l’intenzione delle parti contrattuali di considerare la sentenza di cd. patteggiamento una tipica sentenza di condanna, rifugge a ben ragione dall’attribuire a tale sentenza “un’efficacia diversa ed anzi contraria rispetto a quella voluta dalla legge”.

Diversamente da quanto previsto dall’abrogato art. 28 del Codice Rocco del 1930, la nuova disciplina, ispirata alla netta separazione dei giudizi, con l’art. 654 c.p.p. àncora la trasposizione dell’accertamento in sede penale dei fatti nella loro materialità al giudizio civile o amministrativo solo tra soggetti che hanno partecipato o sono intervenuti nel processo penale. La norma pone  quindi l’accento unicamente sugli elementi oggettivi del reato, mentre niente prevede in merito all’accertamento dell’elemento soggettivo, elemento che invece un datore di lavoro deve necessariamente valutare nell’intimazione di un licenziamento disciplinare.

La motivazione della sentenza annotata, aderendo all’orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, fa discendere dalla previsione dell’art.654 c.p.p. un ampio potere discrezionale del giudice nella valutazione dei fatti così come accertati e ricostruiti in sede penale.

In questo iter logico, la sentenza del Tribunale di Pisa si sofferma quindi in maniera dettagliata sul disposto della sentenza di legittimità  n.10315/00, nella parte in cui prevede che “il giudice del lavoro adito con impugnativa del licenziamento, ove pure comminato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non è affatto obbligato a tener conto dell’accertamento contenuto nella sentenza penale ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall’esito del procedimento penale …in ogni caso la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento per giusta causa deve essere operata dal giudice civile alla stregua della ratio degli artt.2119 c.c. e art.1 L.604/66 e cioè tenendo conto dell’incidenza del fatto commesso sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavoro, indipendentemente dal giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fini penali”.

Sono l’art. 2119 c.c. e l’art. 1 L.15 luglio 1996 n.604 a disciplinare esplicitamente il recesso per giusta causa come una delle ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro.

E’ del resto ben noto che l'art. 2119 1°comma c.c. riconosce la possibilità di recesso anticipato del rapporto, sia nel contratto a tempo indeterminato senza preavviso, sia nel contratto a termine, qualora "si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto".

Seguendo il dibattito dottrinale sul concetto di giusta causa (si ricordino in tal senso i due opposti orientamenti, la cd. teoria oggettiva e la cd.teoria subiettiva), la giurisprudenza maggioritaria si allinea con la teoria oggettiva nella ricerca di una definizione ampia di giusta causa che individui come strumenti di valutazione sia la negazione degli elementi oggettivi e soggettivi essenziali del rapporto di lavoro sia gli ulteriori comportamenti lesivi del rapporto fiduciario tra le parti contraenti, riconducibili questi ultimi ai generali obblighi di correttezza e buona fede cui deve essere improntato ogni rapporto contrattuale e come tale anche il rapporto di lavoro.

La giurisprudenza insiste inoltre in un’analisi complessiva del rapporto tra le parti, tenuto conto “della posizione che in esso abbia avuto il prestatore d’opera, della qualità e del grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava […] delle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere la specifica mancanza del dipendente[…] della posizione delle parti, dell’oggetto delle mansioni, del grado di affidamento che queste richiedono[…]” (Cass.00/15004; Cass.97/4175; Cass.95/5742).

E' evidente che questo tipo di analisi dottrinale e giurisprudenziale ha come filo conduttore la preminente rilevanza della personalità della prestazione come obbligazione di facere, oggetto del rapporto di lavoro.

Si arriva così a definire ed evidenziare, seguendone un'ampia accezione, il carattere fiduciario del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, attraverso la valorizzazione non solo dell’ampia gamma di diritti e doveri facenti capo al lavoratore durante la costituzione e l’intera vita del rapporto di lavoro, ma anche dell’insieme dei possibili fatti e/o comportamenti atipici ascrivibili alla sua condotta ed estranei alle tipologie contrattualmente previste.

In merito al potere di cognizione del giudice l’elencazione dei fatti costituenti giusta causa non impedisce al magistrato di valutare in concreto degli estremi che giustificano il licenziamento: ciò significa che compito essenziale del giudice di merito è verificare la sussistenza di tutti quegli elementi oggettivi e soggettivi giunti alla sua cognizione e potenzialmente idonei, nelle varie forme patologiche, a giustificare la cessazione del rapporto di lavoro, nell’adempimento del diritto-dovere del giudice di ponderare il concreto atteggiamento individuale rispetto alle peculiarità esistenti.

Ed è proprio questo l’argomento risolutivo della sentenza annotata: nel caso di specie, infatti, il Tribunale adito, escludendo l’automatica ed immediata efficacia del giudicato penale nel processo civile in corso, ascrive al datore di lavoro prima, e al giudice poi, la valutazione di tutte le circostanze che hanno integrato la lesione irreparabile dell’elemento fiduciario secondo l’ottica delle finalità proprie dell’accertamento lavoristico.

Il Tribunale giunge perciò a sostenere che erroneamente il datore di lavoro ha ritenuto compresa nel testo dell’imputazione di cui all’art.619 c.p. la dimostrazione della volontarietà della condotta illecita ascritta alla lavoratrice, non dando risalto al fatto che la stessa ricorrente abbia acconsentito all’applicazione della pena su richiesta solo per pura strategia processuale.

Nel caso di specie quindi il datore di lavoro, nella scelta del licenziamento disciplinare, ha omesso di analizzare l’elemento soggettivo, ossia l’atteggiamento psicologico del lavoratore, non oggetto di ricostruzione in sede penale.

Queste considerazioni finali della sentenza annotata offrono due interessanti spunti di riflessione per quanti volessero accedere alla tesi datoriale; si può preliminarmente discutere se la sentenza c.d. di patteggiamento contenga un accertamento sulla colpevolezza, e, solo in caso di risposta positiva, se il dolo in senso penalistico possa essere equiparato alla dimostrazione della violazione del vincolo fiduciario in ambito lavoristico.

In conclusione e a parere di chi scrive, la soluzione a cui giunge il Giudice di merito toscano è degna di accoglimento, in quanto si tratta di una decisione in linea con l’indirizzo e i principi ispiratori della attuale disciplina processualistica penale, per la quale i processi civile e penale devono transitare su binari paralleli senza automatiche ingerenze di cognizione, e altresì in armonia con la dinamica natura e funzione dell’organo giudicante in sede civile, chiamato nella quotidianeità della sua attività ad operare un accertamento dei fatti ad ampio raggio senza preclusioni di sorta.

 
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