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Questa Agenzia, in risposta a numerosi
quesiti sulle materie in oggetto, ha già pubblicato sul proprio
sito internet nella Sezione "Relazioni sindacali" varie
note di chiarimenti. Pervengono, tuttavia, ancora molti quesiti
di carattere ripetitivo sia in ordine alla composizione delle delegazioni
trattanti nella contrattazione integrativa che ai soggetti titolari
delle prerogative sindacali (distacchi, permessi, diritto ad indire
l'assemblea, etc...).
Con la presente nota
questa Agenzia, al fine di facilitarne la lettura, intende riportare
ad un testo unitario con carattere di generalità i precedenti
chiarimenti, comunicando contestualmente che non risponderà
più a quesiti sulla medesima materia.
Indice
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A)
DELEGAZIONE TRATTANTE NELLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
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In ordine alla composizione delle
delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale nella
contrattazione integrativa occorre fare riferimento alla disciplina
contenuta nei vigenti CCNL di comparto e di aree dirigenziali che
ne definiscono con chiarezza i componenti.
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La individuazione dei componenti
e del presidente, se previsto, della delegazione trattante
di parte pubblica è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.
Il D.Lgs. 165/2001 opera una
netta distinzione tra i poteri di indirizzo politico-amministrativo
e i poteri gestionali. Pertanto, ad avviso di questa Agenzia,
gli organi di governo delle Amministrazioni di norma non partecipano
alla delegazione trattante.
La delegazione trattante di
parte pubblica, di norma indicata nei CCNL, svolge il proprio
ruolo istituzionale oltre che ai fini della contrattazione
integrativa anche su tutti gli altri livelli di relazioni
sindacali (concertazione, informazione, consultazione, etc..).
E' fatta salva la speciale disciplina del CCNL del comparto
regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2004.
I titolari della contrattazione
possono avvalersi della assistenza del personale del proprio
o di altri uffici dell'Amministrazione.
Ove nei CCNL sia espressamente
prevista la delega da parte del titolare del potere di rappresentanza
ad altro soggetto, dell'esercizio di tale facoltà sarà
data informazione all'apertura della trattativa, ferma comunque
rimanendo la titolarità della negoziazione in capo
al dirigente responsabile dell'Ufficio.
Se la complessità della
materia lo richiede nulla vieta all'Amministrazione di avvalersi
di consulenti ed esperti esterni, che tuttavia non si possono
sostituire alla delegazione di parte pubblica trattante nella
conduzione del negoziato.
Sull'argomento vale, inoltre,
la norma generale che né la delegazione di parte sindacale,
né quella di parte pubblica possono intervenire nella
composizione della altrui delegazione.
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1.
Delegazione trattante di parte pubblica
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2.
Delegazione trattante di parte sindacale
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La delegazione
di parte sindacale è composta dalla RSU e dai dirigenti
accreditati dalle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del CCNL che si sta applicando, soggetti diversi di pari dignità
negoziale ed entrambi necessari.
Vale, tuttavia, la pena precisare
che il secondo livello di contrattazione può essere
articolato diversamente sul territorio (per es. per Amministrazione
centrale e per sede periferica). E' questo il caso delle
Amministrazioni dei comparti Ministeri, Aziende, Agenzie
fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ricerca
e Enti Pubblici non economici articolate sul territorio
in sedi e strutture periferiche, in cui il CCNL prevede
una diversa composizione della delegazione sindacale: nella
sede nazionale di Amministrazione partecipano solo i componenti
accreditati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL che si sta applicando, nelle altre sedi di contrattazione
sia dell'Amministrazione centrale che periferica (che coincidono
con le sedi di elezione della RSU) anche la RSU. Eventuali
eccezioni devono essere espressamente previste nei CCNL.
Anche la delegazione di parte
sindacale nei singoli luoghi di lavoro è la stessa
sia per la contrattazione integrativa che per tutti gli
altri livelli di relazioni sindacali (concertazione, consultazione,
informazione, partecipazione, etc....).
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a)
La RSU
La RSU partecipa alle
trattative nella sua veste di soggetto unitario di
natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è,
pertanto, da escludere qualunque riferimento ai singoli
componenti della stessa o alle Organizzazioni sindacali
nelle cui liste sono stati eletti.
La RSU assume le proprie
decisioni a maggioranza e la posizione del singolo
componente rileva solo all'interno della stessa, ma
non all'esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto
unitario.
E' di esclusiva competenza
della RSU definire le regole del proprio funzionamento,
le modalità con le quali la maggioranza si
esprime, la composizione della propria delegazione
trattante, i rapporti con le Organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa. Rispetto
a ciò l'Amministrazione non è tenuta
ad alcun intervento né ad esprimere pareri
trattandosi di atti endosindacali di stretta pertinenza
della RSU nel suo complesso.
Poiché l'adozione
da parte della RSU di un proprio regolamento di organizzazione
è atto volontario, nel caso in cui non venga
adottato, tutti i componenti della RSU hanno diritto
di partecipare alle trattative (cfr. anche Accordo
di interpretazione autentica stipulato il 6 aprile
2004).
Non trovano legittimazione
forme di coordinamento tra RSU diverse in quanto,
gli accordi di comparto integrativi dell'Accordo quadro
del 7 agosto 1998, che avrebbero potuto prevederne
la costituzione, ove stipulati, non hanno deciso in
tal senso.
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b) Le Organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative firmatarie del
CCNL
Le Organizzazioni sindacali rappresentative che accreditano
i propri esponenti nella delegazione trattante sono
quelle firmatarie del CCNL che si sta applicando. Non
possono esserci, quindi, dubbi su quali esse siano in
quanto chiaramente indicate nel frontespizio del CCNL
in vigore.
Le Organizzazioni sindacali
rappresentative che non sottoscrivono il CCNL si autoescludono,
per il corrispondente biennio contrattuale, dalla
contrattazione integrativa e dalla partecipazione
a tutti gli altri livelli di relazioni sindacali nei
luoghi di lavoro, ove sia prevista la firma del CCNL.
Nella contrattazione
integrativa le Organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL sono quelle di categoria. Le Confederazioni
non partecipano alla contrattazione nei luoghi di
lavoro.
Non trovano, pertanto,
giustificazione le ripetute richieste da parte di
molte Amministrazioni che, pur non avendo alcun potere
discrezionale in merito, chiedono all'Aran quali siano
le Organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione
integrativa, ovvero di confermare o meno se debbano
essere convocate Confederazioni o Organizzazioni che
non risultano tra le firmatarie del CCNL che si sta
applicando.
A tale proposito si
rammenta nuovamente che l'Aran provvede, ai sensi
di legge, ad accertare le Organizzazioni sindacali
rappresentative ogni due anni, in coincidenza con
i bienni contrattuali e, precisamente, in coincidenza
del quadriennio normativo e primo biennio economico
e del secondo biennio economico. Può, quindi,
verificarsi che nel passaggio da un biennio all'altro
le Organizzazioni rappresentative possano cambiare,
perdendo la rappresentatività ovvero acquisendola.
Non c'è nessuna
norma che permetta alle Organizzazioni sindacali che
perdono la rappresentatività, dopo la firma
del CCNL di comparto o area, di partecipare alle trattative
per il successivo biennio in virtù del fatto
che hanno sottoscritto quello precedente, anche ove
si tratti del contratto afferente al quadriennio normativo.
I contratti di lavoro,
infatti, sono tra di loro autonomi e seguono regole
proprie per quanto riguarda i soggetti da ammettere
alla contrattazione integrativa. Pertanto, le Amministrazioni
in sede di applicazione dei CCNL sottoscritti, anche
in ragione della possibile diversità dei soggetti
firmatari, devono tenere distinti i contratti integrativi.
I contratti integrativi
sono di quattro tipologie:
1 - il primo contratto
integrativo riguarda il quadriennio normativo e primo
biennio economico. La parte normativa è valida
per l'intero quadriennio e deve essere stipulata in
una sessione unica. Le Organizzazioni sindacali che
hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle
firmatarie del corrispondente CCNL;
2 - il secondo contratto
integrativo è solamente di parte economica
e viene stipulato per l'allocazione delle risorse
derivanti dal contratto nazionale relativo al medesimo
biennio economico. Le Organizzazioni sindacali che
hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle
firmatarie del corrispondente CCNL;
La delegazione del contratto
integrativo di cui al punto 1 continua ad operare
sino a che a livello nazionale non sia sottoscritto
il CCNL del secondo biennio e, solo da tale momento,
il contratto integrativo di cui al punto 2 dovrà
essere stipulato con i nuovi firmatari. Nel caso in
cui rimangano gli stessi del CCNL precedente la delegazione
della contrattazione integrativa non muta, altrimenti
si dovrà prendere atto dei nuovi soggetti firmatari
e formare la nuova delegazione (cfr. art. 6 del CCNQ
del 9 agosto 2000 richiamato nell'art. 7 del CCNQ
del 18 dicembre 2002).
3 - la parte normativa
del contratto integrativo può essere completata
con altro contratto, in relazione a quelle materie
per le quali il contratto integrativo si rende necessario
solo al verificarsi dell'evento (accordi di mobilità,
implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione,
etc.). Poiché tali contratti possono essere
stipulati a cavallo dei bienni, le Organizzazioni
sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato
sono quelle firmatarie del CCNL vigente nel momento
in cui vi si procede (che possono essere quelle del
quadriennio normativo e primo biennio economico ovvero
quelle del secondo biennio economico - cfr. punti
1 e 2);
4 - il contratto di
interpretazione autentica di clausole del contratto
integrativo. Le Organizzazioni sindacali che hanno
titolo a partecipare al negoziato sono quelle originariamente
firmatarie del contratto integrativo a cui la clausola
da interpretare si riferisce.
Occorre precisare cosa
succede negli intervalli tra i principali contratti
indicati nei punti 1 e 2 precedenti.
A tal fine si significa
che tutti i CCNL prevedono che la gestione dei fondi
sia affidata alla contrattazione integrativa e che
essa, pertanto, nel rispetto dei criteri generali
fissati dal contratto integrativo quadriennale del
punto 1, avvenga annualmente nell'ambito delle risorse
che a consuntivo il contratto integrativo applicabile
in quel momento mette a disposizione.
Resta fermo che la delegazione
sindacale che partecipa alle contrattazioni di cui
ai punti precedenti è integrata dalla RSU come
chiarito nel § 2.
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| Alla
contrattazione integrativa partecipano i dirigenti sindacali
formalmente accreditati dalle Organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del CCNL che si sta applicando (cfr. punto precedente).
E' importante che le Organizzazioni sindacali provvedano all'accredito
dei propri dirigenti nei tempi previsti (cfr. art 10 CCNQ del
7 agosto 1998 e CCNL di comparto) e nel caso in cui non lo facciano
l'Amministrazione ha il diritto di richiederlo, essendo questa
non solo la condizione che permette di formare la delegazione,
ma anche di garantire la maggiore stabilità possibile
della stessa, di favorire corrette relazioni e lo sviluppo del
confronto, nonché di evitare inutili conflitti.
L'accredito del dirigente sindacale
deve avvenire da parte di tutte le Organizzazione sindacali
di categoria firmatarie del CCNL che si sta applicando, anche
se nell'Amministrazione una di esse non ha iscritti, rilevando
a tale fine la circostanza della firma del CCNL e non la presenza
di iscritti in quel luogo di lavoro. In questo caso l'Amministrazione
dovrà richiedere, alla sede territoriale più
vicina dell'Organizzazione sindacale, l'accredito del dirigente
per comporre la delegazione trattante nella contrattazione
integrativa.
Pertanto la trattativa si avvia
con la convocazione nominativa dei singoli dirigenti appositamente
accreditati.
Non esistono norme contrattuali
né di legge che pongano limiti alla individuazione
da parte del sindacato del proprio dirigente che può,
quindi, essere un dipendente dell'Amministrazione interessata
o di altra Amministrazione o comunque un dirigente sindacale
dell'organizzazione firmataria del CCNL. Unico vincolo per
l'Amministrazione è che il dirigente sindacale sia
accreditato dalla Organizzazione sindacale che ne ha la titolarità
ai sensi delle vigenti norme contrattuali.
I CCNL non prevedono nella delegazione
trattante di parte sindacale la figura del "consulente",
né la presenza di altre figure oltre ai dirigenti sindacali
accreditati.
Nulla vieta alle Organizzazioni
sindacali, nella loro libertà, di modificare il nominativo
del dirigente accreditato, ma l'atto deve avere sempre carattere
di formalità.
Sotto questo profilo la circostanza
che alcune Organizzazioni sindacali di categoria siano composte
da più e diverse sigle sindacali (costituenti o affiliate)
non ha alcun rilievo in quanto hanno titolo all'accredito
esclusivamente le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del CCNL nella loro accezione unitaria ed esatta denominazione
indicata nel frontespizio dello stesso. Non è pertanto
necessario che l'Amministrazione proceda ad alcuna verifica
se non quella che l'Organizzazione sindacale che accredita
il dirigente abbia la titolarità per farlo.
"A titolo di esempio prendendo
a riferimento la federazione Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm) del
comparto Regioni e Autonomie locali, il contratto integrativo
dovrà essere firmato sotto la dizione Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm)
- che è l'esatta denominazione riportata nel frontespizio
del CCNL - dal dirigente sindacale accreditato dalla stessa
Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm) e non dallo Snalcc o dalla Fenal
o dal Sulpm, singole sigle che la compongono. A tale fine
non rileva la circostanza che nell'Amministrazione vi siano
lavoratori iscritti ad una sola delle sigle (esempio solo
alla Fenal), in quanto la titolarità della firma è
in capo alla federazione Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm)."
A conferma di tale principio
vi è il fatto che, per essere ammessi alla contrattazione
nazionale e, quindi, alla firma del CCNL che si applicherà
nell'Amministrazione, occorre che la Organizzazione sindacale
sia rappresentativa. La rappresentatività è
misurata dall'Aran (le Amministrazioni non hanno competenza
in merito) ed è in capo alla federazione sindacale
unitariamente intesa e non alle singole componenti che, pertanto,
non possono mai operare singolarmente e disgiuntamente negli
atti esterni.
Come già detto solo la
sottoscrizione di un nuovo CCNL può modificare i soggetti
titolari dell'accredito del dirigente sindacale. E', di conseguenza,
evidente che il mutare della composizione di una federazione
sindacale nell'arco di una vigenza contrattuale (nuove affiliazioni
o disaffiliazioni) è solo un fatto interno alla stessa
che non incide sulla titolarità dell'accreditante né
sulla sua denominazione, che resta quella indicata sul frontespizio
del CCNL che si sta applicando, sino che di essa non si sia
preso atto a livello nazionale con la rappresentatività
del successivo biennio.
Se, in conseguenza di tali mutamenti,
un dirigente sindacale già accreditato passa da un
sindacato ad un'altro, l'Amministrazione non ha alcun potere
di intervento per impedirne la partecipazione al tavolo negoziale
per conto del nuovo sindacato a condizione che, quest'ultimo
sia rappresentativo e firmatario del CCNL che si sta applicando
e che abbia provveduto ad un formale nuovo accredito.
A migliore comprensione, nell'intento
di fare la massima chiarezza, si significa, inoltre, che le
singole sigle costituenti o affiliate alla federazione firmataria
del CCNL non hanno mai titolo in proprio alle prerogative
sindacali in quanto non rappresentative singolarmente né
firmatarie del CCNL.
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3.
L'accredito dei dirigenti sindacali
(art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998)
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4.
Il numero dei componenti delle delegazioni
trattanti
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Nessuna norma
fissa il numero dei componenti delle delegazioni trattanti
di parte sindacale e nessuna imposizione può essere
fatta in tal senso trattandosi, appunto, di una libera scelta.
Affinché lo svolgimento
delle trattative sia semplice e snello, è comunque
auspicabile che, prima del loro inizio, le reciproche relazioni
sindacali siano regolate attraverso protocolli locali. La
natura di tali protocolli è quella di fissare le
regole di un operare comune per una migliore funzionalità
delle relazioni stesse e non anche di intervenire, con potere
modificativo, sulla materia delle relazioni sindacali, non
disponibile per la contrattazione integrativa se non nei
limiti ad essa demandati dai CCNQ e dal CCNL.
La definizione dei protocolli
locali è lasciata ai soggetti del luogo di lavoro
che devono valutare autonomamente le regole di correttezza
e opportunità a cui improntare le relazioni sindacali,
tenuto conto dell'ampio spazio che i contratti quadro e
di lavoro lasciano in ordine ai comportamenti da tenere
in sede di incontri sindacali. Il sistema delle relazioni
sindacali è, infatti, improntato ai principi di responsabilità,
correttezza, buona fede e trasparenza ed orientato alla
prevenzione dei conflitti, principi che debbono essere condivisi
tra le parti.
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B)
TITOLARITÀ E UTILIZZO DELLE
PREROGATIVE SINDACALI (DISTACCHI, PERMESSI, ETC...) NEI LUOGHI
DI LAVORO
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| Nel
quadro generale delineato dal vigente CCNQ del 7 agosto 1998
i diritti sindacali nei luoghi di lavoro sono riconosciuti alla
RSU e alle Organizzazioni sindacali rappresentative (tutte,
a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno sottoscritto
il CCNL che si sta applicando).
Le Organizzazioni sindacali
non rappresentative, per il biennio contrattuale corrispondente,
non sono titolari di alcuna prerogativa; unica eccezione è
la possibilità, per le stesse, di comunicare il nominativo
del responsabile del proprio terminale associativo, cui non
fa seguito l'utilizzo di prerogative sindacali non avendone,
appunto, la titolarità.
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1.
I soggetti titolari delle prerogative
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| 2.
I dirigenti sindacali fruitori delle
prerogative e le modalità della richiesta |
Fermo rimanendo che i soggetti
che possono richiedere l'utilizzo delle prerogative sindacali
sono quelli sopracitati, l'art. 10 del CCNQ del 7 agosto
1998 indica quali sono i dirigenti sindacali che hanno titolo
nell'Amministrazione ad usufruirne: a tale fine non va confusa
la titolarità delle prerogative, che è esclusiva
delle RSU e delle Organizzazioni sindacali rappresentative,
con le persone fisiche per le quali possono, appunto, venire
richieste e che sono:
a) i dirigenti sindacali eletti nella RSU, essendo quest'ultima
titolare del monte-ore di Amministrazione. E' di esclusiva
competenza della RSU stabilire l'utilizzo al suo interno
dei permessi di pertinenza. Le Amministrazioni, pertanto,
non devono assegnare il monte-ore ai singoli componenti
della RSU ma alla RSU quale organismo sindacale unitario
(cfr. nota Aran n. 5126 del 4 luglio 2003). E', infatti,
la RSU, nella sua interezza, ad essere titolare non solo
del monte-ore di cui sopra, ma anche del diritto di affissione
e dei locali, di indire l'assemblea sindacale e di partecipare
ai tavoli negoziali. I componenti della RSU rilevano solo
al suo interno nella formazione delle decisioni e nel suo
funzionamento, ma non hanno rilievo esterno. In tal senso
non può trovare alcuna legittimazione la richiesta
di una Organizzazione sindacale non rappresentativa di fruire
surrettiziamente di prerogative sindacali, di cui non gode,
utilizzando quelle di pertinenza del componente della RSU
eletto nella propria lista. La RSU, come già detto,
una volta eletta è autonoma, vive di vita propria
e decide come utilizzare al suo interno il monte-ore dei
permessi;
b) i dirigenti sindacali delle
rappresentanze aziendali (RSA) dei dirigenti dipendenti
dell'Amministrazione accreditati dalle Organizzazioni sindacali
rappresentative delle aree dirigenziali;
c) i dirigenti sindacali accreditati
dalle Organizzazioni sindacali rappresentative quali esponenti
nella delegazione trattante (se il dirigente sindacale accreditato
nella delegazione trattante è dipendente di una altra
Amministrazione il monte-ore da utilizzare sarà quello
dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente);
d) i dirigenti sindacali accreditati
quali terminali associativi da parte delle Organizzazioni
sindacali rappresentative;
e) i dirigenti sindacali componenti
dei Comitati Direttivi previsti, a tutti i livelli territoriali,
dagli statuti delle Confederazioni e Organizzazioni sindacali
rappresentative che non sono in distacco o aspettativa sindacale.
La richiesta di utilizzo delle prerogative non può
essere fatta dal dirigente sindacale a nome proprio ma dall'Organizzazione
che ne è titolare.
Anche a tale proposito, in
generale, si significa nuovamente l'importanza già
richiamata dell'accredito formale da parte dell'Organizzazione
sindacale del proprio dirigente da cui, appunto, discende
il diritto della persona fisica ad usufruire delle prerogative,
ma anche il diritto alla tutela prevista dall'art.18 del
CCNQ. La qualità di dirigente sindacale, infatti,
deriva esclusivamente o dalla comunicazione degli eletti
nella RSU o dall'accredito delle Organizzazioni sindacali
che ne hanno la titolarità e, per essere fatta valere,
deve essere formalmente conosciuta dall'Amministrazione.
La richiesta dell'utilizzo
delle prerogative deve essere sempre preventiva nel rispetto
dei tempi e delle modalità previste in generale dal
CCNQ, nello specifico dai CCNL e dagli eventuali accordi
locali. E', pertanto, da escludere che l'Organizzazione
intervenga a posteriori per sanare l'assenza del proprio
dirigente sindacale in quanto, nell'utilizzo dei permessi,
deve essere sempre garantita la funzionalità dell'attività
lavorativa dell'ufficio in cui il dipendente, accreditato
quale dirigente sindacale, lavora.
L'Amministrazione deve, pertanto,
esercitare le proprie forme di controllo nei confronti di
dipendenti che si assentano dal servizio per mandato sindacale
di cui non risulta alcuna comunicazione ufficiale, né
richiesta da parte dell'Organizzazione sindacale.
Nessuna norma vieta che il
medesimo dipendente ricopra, contemporaneamente, più
cariche sindacali (ad esempio che sia eletto nella RSU e
membro di un Comitato direttivo o rappresentante del terminale
associativo) rientrando tale valutazione nelle autonome
e libere scelte delle Organizzazioni sindacali. Rileva,
invece, per l'Amministrazione, che l'utilizzo delle prerogative
sindacali sia correttamente correlato alla specifica fattispecie
per la quale viene richiesto, essendo i monte-ore permessi
diversi, fermo rimanendo che le prerogative in capo alla
RSU non possono mai essere utilizzate dalle Organizzazioni
sindacali.
Non esiste alcun limite massimo
al numero di dipendenti che possono esser nominati dirigenti
sindacali ma solo la esatta definizione e quantificazione
dei diritti sindacali complessivamente fruibili.
A tale proposito vale la pena
di chiarire ulteriormente la figura del terminale associativo.
I dipendenti ad esso addetti sono considerati dirigenti
sindacali a tutti gli effetti dall'art. 10 del CCNQ del
7 agosto 1998, purché nominati dalle Organizzazioni
sindacali rappresentative, ma la natura di mera struttura
organizzativa non assegna loro un potere contrattuale. In
tal senso, affinché il terminale associativo possa
partecipare ai tavoli negoziali della contrattazione integrativa,
occorre che lo stesso sia anche formalmente accreditato
quale componente della delegazione trattante da parte della
Organizzazione sindacale titolata (cfr. anche il §1
del punto B per i terminali delle organizzazioni sindacali
non rappresentative).
Nel caso di federazioni di
categoria composte da più e diverse sigle sindacali
(costituenti o affiliate) vale quanto già detto nel
precedente punto relativamente all'accredito dei dirigenti
sindacali a cui si rinvia, ribadendo che, per la individuazione
del soggetto titolare delle prerogative sindacali, occorre
sempre fare riferimento alla federazione unitariamente intesa
e non alle singole componenti della stessa. Ne deriva, conseguentemente,
che anche per la individuazione dei dirigenti sindacali
abilitati nei luoghi di lavoro ad usufruire delle prerogative,
occorre fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni
provenienti dalla federazione. Eventuali accrediti o designazioni
effettuate in modo autonomo dalle singole sigle che la compongono
non possono essere presi in considerazione.
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C)
LA TIPOLOGIA DELLE PREROGATIVE SINDACALI
E LE CAUSALI
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Le prerogative sindacali
previste dal CCNQ del 7 agosto 1998 sono:
a. il diritto di assemblea
b. il diritto ai locali
c. il diritto di affissione
d. il diritto ai distacchi e ai permessi retribuiti
e. il diritto alle aspettative a i permessi non retribuiti
f. il diritto di nominare i terminali associativi.
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Nella presente nota non si fa
riferimento all'istituto dei distacchi sindacali in quanto
già chiaramente disciplinato dai CCNQ, l'ultimo dei
quali, per il personale dei comparti, è del 18 dicembre
2002, evidenziando solamente, che, trattandosi di materia
definita nazionalmente, le Amministrazioni non hanno alcuna
competenza sulla loro determinazione e distribuzione.
L'esatta denominazione delle
Organizzazioni sindacali rappresentative e delle Confederazioni
cui aderiscono, nonché le quantità di prerogative
spettanti, sono esclusivamente quelle indicate nei vigenti
CCNQ, a cui, pertanto, si rinvia.
Per la concessione dei distacchi
si richiama il rispetto delle procedure previste nel CCNQ
del 7 agosto 1998 come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999.
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| 2.
I permessi dell'art. 11 dei CCNQ 7 agosto
1998 e seguenti |
Quanto sopra
riportato sui distacchi sindacali vale anche per i permessi
dell'art. 11 (CCNQ del 7 agosto 1998 e seguenti) nel senso
che la loro titolarità e quantificazione (limite
massimo) è fissata a livello nazionale e non vi è
alcun tetto per il loro utilizzo nell'Amministrazione.
Il rispetto del
monte-ore complessivo è a carico del sindacato che
ne è titolare per cui l'unico obbligo per l'Amministrazione
è l'adempimento dell'art. 11, comma 7, del CCNQ del
7 agosto 1998.
La loro fruizione
è esclusivamente riservata ai dipendenti/dirigenti
sindacali in servizio e, quindi, non collocati in distacco
o aspettativa sindacale, che siano componenti degli organismi
direttivi statutari (nazionali, regionali, provinciali e
territoriali) delle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali
di categoria che ne hanno titolo (cfr. tavole allegate ai
vigenti CCNQ) ed è legata alla circostanza della
convocazione della riunione dei predetti organismi. Tali
permessi non possono, quindi, essere cumulati surrettiziamente
fra di loro, se non nei limiti della partecipazione alle
riunioni degli organismi statutari per le quali possono
essere richiesti e non possono essere utilizzati per finalità
diverse da quella per cui sono stati previsti.
Le Confederazioni
possono utilizzare i permessi dell'art. 11 per le proprie
Organizzazioni di categoria anche nei comparti ove queste
non sono rappresentative.
Va osservato
che, nel caso di specie, la qualità di dirigente
sindacale deriva dall'appartenenza all'organismo statutario
a prescindere da ogni altra carica sindacale. Non rientra,
pertanto, tra le causali dell'art. 11 la partecipazione
al tavolo di contrattazione integrativa per la quale devono
essere utilizzati i relativi permessi, cioè il monte-ore
dell'Amministrazione ove si presta servizio.
E' responsabilità
dell'Organizzazione e della Confederazione sindacale di
appartenenza del dirigente sindacale il corretto utilizzo
dei permessi e la indicazione della precisa causale per
cui se ne chiede la fruizione. Alle stessa compete, inoltre,
il dovere del preavviso secondo la normativa di comparto
vigente e le modalità, all'uopo concordate, in sede
locale.
Nulla vieta all'Amministrazione
di concordare in sede locale che alla richiesta di utilizzo
dei permessi dell'art.11 sia allegata copia della convocazione
del Comitato direttivo a cui il dirigente sindacale deve
partecipare.
I permessi dell'art.
11 sono compatibili con quelli previsti dal monte-ore di
Amministrazione, ma non cumulabili ai fini di distacchi
parziali.
I permessi dell'art.
11 sono, altresì, compatibili, in quanto fruiti per
finalità diverse, con forme di distacco part-time
(mentre non lo sono i permessi dell'art. 8 e 9 di cui al
successivo paragrafo). In caso di part-time orizzontale
o verticale l'art. 11 trova, ovviamente, applicazione solo
nei giorni in cui il dipendente è tenuto alla prestazione
lavorativa.
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Per quanto riguarda il monte-ore
di Amministrazione si rinvia alla nota Aran n. 5126 del 4
luglio 2003, relativamente ai soggetti titolari, al calcolo
e alla distribuzione.
La causale principale per la
quale il monte-ore di Amministrazione è stato previsto
è la partecipazione al tavolo della contrattazione
integrativa, nel caso in cui le trattative si svolgano durante
l'orario di lavoro, ma può essere utilizzato anche
per altre riunioni, convegni e congressi sindacali.
Le Organizzazioni sindacali
possono fare utilizzare il monte-ore di pertinenza anche ai
propri dirigenti dei terminali associativi per la loro attività.
I permessi del monte-ore di
Amministrazione possono essere cumulati (cfr. anche art. 10
comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998 come modificato dal CCNQ
del 27 gennaio 1999 nel caso in cui il cumulo delle ore si
configuri come un distacco) ma, in questo caso, non è
possibile utilizzarli congiuntamente al distacco sindacale
part-time, per evitare che questo si trasformi surrettiziamente
in un distacco a tempo pieno.
Le Amministrazioni dovranno
avere particolare cura nel verificare che né la RSU
né le Organizzazioni sindacali rappresentative utilizzino,
nell'anno considerato, ore eccedenti a quelle di pertinenza,
al fine di evitare il successivo recupero ed un inutile contenzioso.
Le ore non utilizzate nell'anno
corrispondente rappresentano un risparmio per l'Amministrazione
e non possono essere sommate a quelle dell'anno successivo.
I minuti utilizzabili per quantificare
il monte-ore di Amministrazione sono predefiniti dai CCNQ
(cfr. nota Aran citata) e, pertanto, l'Amministrazione non
può aumentarli, trattandosi di materia non disponibile
per la contrattazione integrativa.
I soggetti titolari del monte-ore,
vale a dire la RSU e ciascuna delle singole Organizzazioni
sindacali rappresentative, possono attingere esclusivamente
dal monte-ore di pertinenza, non prevedendo il CCNQ alcuna
compensazione (vale a dire che le Organizzazioni sindacali
non possono attingere dal monte ore della RSU e analogamente
la RSU dal monte ore di Amministrazione delle Organizzazioni
sindacali).
Al proposito si ritiene opportuno
evidenziare che anche il monte-ore di Amministrazione di pertinenza
rispettivamente delle Organizzazione sindacali rappresentative
del comparto e quello dell'area dirigenziale non sono tra
di loro compensabili, trattandosi di monti-ore utilizzabili
per finalità diverse essendo diversi e distinti i CCNL
e i CCNQ. Anche in questo caso le Organizzazioni possono attingere
esclusivamente dal monte-ore di pertinenza. Vale a dire che
nel caso in cui a fruire del permesso sia un dipendente accreditato
quale dirigente sindacale per la trattativa di comparto si
deve usare il monte-ore del comparto ovvero nel caso di dipendente
accreditato per la trattativa della dirigenza il monte-ore
da utilizzare è quello della dirigenza. Rientra, infatti,
nella libertà sindacale, che un dipendente non dirigente
possa essere accreditato nella delegazione della dirigenza
o viceversa, ma il monte ore da utilizzare è quello
per il quale è avvenuto l'accredito
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3.
Il monte-ore di Amministrazione
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| 4.
Aspettative e permessi non retribuiti |
Relativamente
alle aspettative e ai permessi non retribuiti la titolarità
a richiederli resta in capo alle sole Organizzazioni sindacali
rappresentative. Il CCNQ del 18 dicembre 2002 ha fissato
il limite di cumulabilità tra distacco retribuito
part-time e aspettativa non retribuita.
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Relativamente ai diritti di
affissione e di uso dei locali, rientrando tali diritti tra
quelli a sostegno dell'attività sindacale nei luoghi
di lavoro, la loro titolarità è in capo alla
RSU, unitariamente intesa, e alle Organizzazioni sindacali
di categoria rappresentative (le Confederazioni non hanno
titolarità in proprio). Tali diritti sono disciplinati
dal CCNQ del 7 agosto 1998.
Nel caso in cui la RSU e i sindacati
rappresentativi richiedano la disponibilità di strumentazioni
aggiuntive a quelle previste, nulla vieta di concordarne l'utilizzo
secondo i livelli di contrattazione integrativa dell'Amministrazione,
ma ciò non può comportare un aggravio di spesa
e costi aggiuntivi per l'Amministrazione stessa.
Anche il diritto di assemblea
rientra tra quelli di cui al precedente capoverso.
Il diritto è in capo
ai dipendenti che possono esercitarlo partecipando, durante
l'orario di lavoro, all'assemblea sindacale per un minimo
di 10 ore annue pro capite, limite che può essere aumentato
dal CCNL, a cui si rinvia. Si tratta quindi di un monte-ore
annuo individuale spettante esclusivamente ai lavoratori,
che l'Amministrazione deve ridurre in base alla effettiva
partecipazione dei lavoratori alle assemblee sindacali, sulla
base della rilevazione delle presenze che è di competenza
dell'Amministrazione.
L'assemblea può essere
indetta dalla RSU unitariamente intesa, dalle Organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative e dalle RSA della dirigenza.
L'indizione può avvenire singolarmente da ogni soggetto
che ne ha la titolarità (ad esempio dalla RSU o da
una sola organizzazione) ovvero congiuntamente da più
soggetti (ad esempio da tutte le organizzazioni sindacali
assieme ovvero dalle stesse o parte di esse assieme alla RSU).
Il CCNQ del 7 agosto 1998 e
i contratti nazionali di lavoro disciplinano, il primo in
via generale e i secondi nella specificità di comparto,
le modalità di richiesta e di svolgimento dell'assemblea
(cfr. in particolare il CCNL della Scuola).
Poiché, come già
sopra precisato per altri istituti, i contratti di lavoro
del personale dei comparti e delle aree dirigenziali sono
distinti ed operano in favore di dipendenti diversi, le assemblee
del personale dei comparti e dei dirigenti avvengono separatamente.
Il diritto di indire l'assemblea per il personale non dirigente
è in capo alla RSU e alle Organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto (e non possono parteciparvi i
dirigenti) mentre per i dirigenti il diritto è in capo
alle Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza
e alle RSA della dirigenza (e non possono parteciparvi i dipendenti
del comparto).
L'unica eccezione è il
caso in cui una Organizzazione rappresentativa sia nel comparto
che nell'area dirigenziale indica una assemblea sindacale
unica per materie di interesse comune. Sarà cura dell'Amministrazione
rilevare le presenze in quanto le ore utilizzate dovranno
essere detratte dal rispettivo monte-ore annuo.
I soggetti che nell'Amministrazione
operano coi poteri del privato datore di lavoro - ad esempio
il Dirigente scolastico (Preside) negli Istituti scolastici
- non possono partecipare all'assemblea indetta per il personale
del comparto se non specificatamente invitati.
Gli argomenti trattati nell'assemblea
sono quelli di interesse sindacale, rientrando in tale espressione
un contenuto molto ampio e cioè tutti gli argomenti
che il sindacato assume in rapporto ai propri obiettivi.
Gli unici soggetti esterni al
posto di lavoro che possono partecipare all'assemblea sono
i dirigenti sindacali, previa formale comunicazione all'Amministrazione
con preavviso scritto almeno tre giorni prima
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5.
I diritti di affissione, all'uso dei
locali e di assemblea
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D)
ATTIVITÀ SINDACALE E PRESTAZIONI
DI SERVIZIO
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Ai sensi del CCNQ del
7 agosto 1998 l'attività prestata dal dirigente sindacale
in permesso o in distacco retribuito è equiparata a quella
del servizio, nel significato che l'attività sindacale non
pregiudica la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini
della carriera e della pensione.
In presenza del distacco sindacale
retribuito, anche derivante dal cumulo dei permessi orari (nel caso
in cui si configuri come un distacco), il dirigente sindacale, per
tutto il periodo che ne usufruisce, non matura le ferie, non essendo,
appunto, in servizio. Non è, invece, prevista alcuna riduzione
delle ferie per il personale che utilizza i permessi orari giornalieri.
Il dipendente che rientra in servizio
al termine del distacco sindacale non può avanzare, nei confronti
dell'Amministrazione, pretese relative ai rapporti intercorsi con
il sindacato durante il periodo del proprio mandato, né chiedere
di usufruire delle ferie non godute durante il distacco sindacale
in quanto non maturate nell'Amministrazione.
La possibilità di utilizzare
i distacchi in modo flessibile (prestazione lavorativa ridotta)
rappresenta una modalità di fruizione del distacco. Comunque,
ove si usufruisca di un distacco part-time, questo non incide sulla
determinazione delle percentuali massime previste per la costituzione
di tali rapporti di lavoro.
In generale la normativa applicabile
al dipendente in distacco part-time è quella prevista nei
CCNL per il rapporto di lavoro part-time orizzontale o verticale,
anche per quanto riguarda il limite minimo di prestazione che deve
essere garantita. Unica eccezione è il trattamento economico
che è quello disciplinato in via generale per i distacchi
sindacali (cfr. art. 17 del CCNQ del 7 agosto 1998 e CCNL di comparto
o area).
L'art. 10, comma 7 del CCNQ del 7
agosto 1998, prevede che le riunioni con le quali le pubbliche Amministrazioni
assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste
dai CCNL vigenti avvengano - normalmente - al di fuori dell'orario
di lavoro. E', pertanto, necessario che le Amministrazioni ne assicurino
la più scrupolosa attuazione onde evitare, come indicato
dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, aggravi
di spesa nonché la ulteriore conseguenza di far dipendere
dalla loro azione tempi e modalità della contrattazione collettiva
integrativa. Il medesimo comma prevede, peraltro, che, qualora non
sia possibile svolgere la trattativa fuori dall'orario di lavoro,
come, ad esempio, in caso di convocazione delle parti sindacali
motivate dalla assoluta urgenza di assumere decisioni concordate,
attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti
collettivi, vengano adottate tutte le forme possibili di articolazione
dell'orario di lavoro che possano facilitare lo svolgimento del
mandato sindacale (es. cambio del turno, etc.). Sulla materia si
rinvia anche alla nota Aran n. 1702 del 15 febbraio 2002.
Per l'esercizio dell'attività
sindacale ai dipendenti non spettano i trattamenti accessori direttamente
legati alla prestazione del servizio istituzionale (missioni, straordinario,
rimborso spese, etcc.).
*****
Il contenuto delle presente nota di
chiarimenti ha precisi riferimenti nei Contratti collettivi nazionali
quadro e nei Contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto
e aree dirigenziali che, per facilitare e rendere più scorrevole
la lettura della presente nota, non sono stati citati nel contenuto
della stessa.
Di seguito sono, comunque, elencati
i Contratti collettivi nazionali quadro che costituiscono la fonte
della presente nota di chiarimenti con a fianco indicati gli articoli
vigenti:
7 agosto 1998 - CCNQ sulle modalità
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché
delle altre prerogative sindacali: tutti gli articoli
7 agosto 1998 - Accordo collettivo
quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti
delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale: tutti gli articoli
27 gennaio 1999 - CCNQ integrativo
e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998: artt. 2, 5 e 6
9 agosto 2000 - CCNQ per la ripartizione
dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative
nei comparti nel biennio 2000-2001: art. 6
13 febbraio 2001 - Accordo di interpretazione
autentica dell'art. 1, comma 3 - parte seconda - dell'accordo collettivo
quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e
per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato
il 7 agosto 1998
27 febbraio 2001 - CCNQ per la ripartizione
dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative
nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001: tutti gli articoli
21 marzo 2001 - CCNQ per la ripartizione
dei distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001:
tutti gli articoli
18 dicembre 2002 - CCNQ per la ripartizione
dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative
nei comparti nel biennio 2002-2003: tutti gli articoli
6 aprile 2004 - Contratto di interpretazione
autentica dell'art. 8 della parte I dell'accordo collettivo nazionale
quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale
dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione
del relativo regolamento elettorale
Si rinvia, pertanto, alla lettura dei suddetti contratti congiuntamente
a quella dei CCNL e dei precedenti chiarimenti, espressi anche su
altre materie, tutti pubblicati sul sito internet di questa Agenzia
www.aranagenzia.it nella Sezione "Relazioni Sindacali".
Nella speranza di avere fornito un
contributo, si significa l'importanza della corretta applicazione
delle norme contrattuali.
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