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I
datori di lavoro pubblici e privati devono trattare e conservare i dati
dei loro dipendenti nel rispetto del diritto alla protezione dei dati,
adottando anche, a pena di sanzioni civili e penali, ogni idonea misura
di sicurezza per prevenire eventi lesivi della privacy. A maggior ragione
se tra le informazioni raccolte compaiono dati sensibili riferiti ad un
minore.
Lo ha sottolineato il Garante
accogliendo il ricorso di una dipendente di una società che lamentava
una grave violazione della propria riservatezza personale e familiare.
I fatti risalgono a dicembre dello scorso anno quando la donna, che occupava
temporaneamente la scrivania di un collega, alzando una cartellina aveva
trovato la fotocopia di una lettera da lei stessa inviata al direttore
dell'ufficio, nella quale erano riportate anche delicate informazioni
sulla condizione di salute della figlia minore disabile. Per due volte
si era rivolta all'amministrazione contestando l'indebita divulgazione
della lettera e chiedendo che tale condotta illegittima non venisse a
ripetersi. L'interessata chiedeva anche di conoscere in base a quale norma
di legge la lettera fosse stata conosciuta da terzi, addirittura in fotocopia,
nonché di avere conferma dell'esistenza di dati personali in possesso
della società e la loro comunicazione in modo chiaro e dettagliato.
Non avendo ricevuto una adeguata risposta per iscritto ha sottoposto il
caso al Garante. L'Autorità ha riconosciuto le ragioni della dipendente
e ha ordinato alla società di astenersi dall'ulteriore trattamento
illecito dei dati personali dell'interessata. Alla società è
stato anche imposto di adottare tutte le misure di sicurezza idonee a
prevenire il ripetersi di eventi del genere.
Secondo il Garante la presenza ingiustificata di tale fotocopia contenente
dati sensibili della dipendente e della figlia minore, al di fuori del
fascicolo personale e comunque in un contesto non appropriato, contrasta
con la disciplina sulla protezione dei dati personali ed in particolare
con le prescrizioni e le cautele indicate nell'autorizzazione generale
che disciplina il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro
e con le disposizioni in materia di misure di sicurezza. Va ricordato,
peraltro, che i dati sensibili devono essere conservati in una sezione
separata del fascicolo personale ed essere accessibili solo al personale
autorizzato.
La società, che non ha contestato la ricostruzione della vicenda
fatta dalla dipendente, ha avviato una indagine interna, non ancora conclusa,
i cui esiti dovranno essere comunicati al Garante per la valutazione di
altre eventuali violazioni e determinazioni di competenza.
La società dovrà anche far conoscere al Garante le misure
di sicurezza adottate e le disposizioni impartite al personale per una
doverosa protezione dei dati. Alla società sono state infine addebitate
le spese del procedimento da rifondere direttamente alla dipendente.
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