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Fatto Diritto P.Q.M
Cassazione
Civile, Sez. Unite, 26 maggio 2004, n. 10183
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI - Primo Presidente f.f. - Dott. Angelo GRIECO - Presidente di sezione - Dott. Enrico PAPA - Consigliere - Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere - Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere - Dott. Michele VARRONE - Consigliere - Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere - Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CONFORTI ROSSELLA; - intimato - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 251494/02 del Tribunale di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/03/04 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in camera di consiglio, dichiarino, in via principale, inammissibile il ricorso e, in via subordinata, la giurisdizione del giudice amministrativo con le conseguenze di legge.
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documento
Fatto
Con provvedimento del Direttore generale degli affari generali e del
personale del Ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, quarta serie speciale, dell'8 luglio 1997, è stato bandito un
concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da
colloquio, per il conferimento di centosessantatre posti di dirigente. I
requisiti per la partecipazione al concorso sono stati indicati nel possesso del
diploma di laurea e nell'attività di servizio svolta nella carriera direttiva
per un periodo non inferiore a nove anni. La sig.ra Rossella Conforti ha
partecipato al concorso e, giudicata idonea, è stata collocata, col punteggio di
20,10, al 201° posto della graduatoria. La stessa, lamentando l'attribuzione
di un punteggio inferiore a quello spettantele, per non essere stati valutati
taluni titoli di servizio, ha impugnato il provvedimento di approvazione della
graduatoria suddetta (D.M. 11 dicembre 2001, pubblicato nel Boll. Uff. del
Ministero il 26 gennaio 2002) con due distinti ricorsi di identico contenuto,
l'uno al giudice ordinario del lavoro, l'altro al Tribunale amministrativo
regionale. Ha, in particolare, formulato conclusioni di merito intese ad
ottenere l'accertamento del suo diritto ad essere inserita nella graduatoria in
posizione utile per l'attribuzione di uno dei posti messi a concorso; in via
cautelare, ha chiesto al giudice ordinario la pronuncia di provvedimenti urgenti
ex art. 700, di contenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente tale diritto, ed
al giudice amministrativo la sospensione del provvedimento impugnato. In
riferimento a questa vicenda, il Ministero intimato ha proposto istanza di
regolamento preventivo di giurisdizione, sollecitando la declaratoria della
giurisdizione del giudice amministrativo. Il Procuratore generale presso
questa Corte ha, in via principale, concluso per la declaratoria di
inammissibilità del ricorso, siccome proposto in relazione ad un procedimento di
natura cautelare. Subordinatamente, per l'eventualità che il ricorso possa
essere ritenuto riferibile anche al giudizio di merito pendente davanti al
giudico amministrativo, ha chiesto dichiararsi la giurisdizione di quest'ultimo,
trattandosi di procedura concorsuale per l'attribuzione di qualifica
appartenente ad area contrattuale diversa da quella di provenienza dei
candidati. L'intimata non ha spiegato attività difensiva, ancorché
ritualmente raggiunta dalla notificazione del ricorso.
Inizio
documento
Diritto
La circostanza della contemporanea pendenza di due procedimenti
(rispettivamente davanti al giudice amministrativo ed a quello ordinario) non
esclude l'ammissibilità dell'unico regolamento proposto. Non può, infatti,
utilmente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale per cui è inammissibile
il regolamento preventivo di giurisdizione proposto con unico atto relativamente
a processi formalmente e sostanzialmente distinti, poiché, nella specie, come si
è sottolineato nella parte narrativa, le controversie pendenti davanti ai due
diversi giudici sono assolutamente identiche, per soggetti, petitum e causa
petendi; si tratta, cioè, della ima causa, sicché opera il costante temperamento
che la giurisprudenza delle Sezioni unite ha apportato al suddetto orientamento,
escludendone i presupposti allorché sussista una tale identità di parti e di
questioni (cfr. Cass., sez. un., 27 aprile 1991, n. 4665; Id., 30 dicembre 1991,
n. 14019; Id., 26 aprile 1995, n. 4628; Id., 2 dicembre 1996, n. 10729). Non
possono essere condivise le conclusioni formulate in via principale dal
Procuratore generale, poiché, come, anche a tale riguardo, si è già riferito in
narrativa, il ricorso proposto davanti al giudice ordinario, ancorché intitolato
«Ricorso ex art. 700 c.p.c.», enuncia esplicitamente il suo duplice oggetto,
ossia la postulazione della cautela innominata e l'accertamento ordinario, ex
art. 414 cod. proc. civ., in ordine alle conclusioni di merito: e ciò in modo
del tutto valido perché, pur non essendo espressamente prevista dalla legge la
contestuale proponibilità , con unico atto, di entrambe queste domande, essa è da
ritenere ammissibile in quanto dà luogo ad una situazione analoga a quella
determinata da una richiesta di provvedimento di urgenza proposta nel corso del
giudizio di merito a norma dell'art. 701 cod. proc. civ. (Cass. 12 giugno 1982,
n. 3589). Ben vero, il giudice adito non ha emesso il decreto di fissazione
dell'udienza di discussione di cui all'art. 420 cod. proc. civ. ai sensi
dell'art. 415, secondo comma, stesso codice, provvedimento che, infatti, non
risulta né in calce al ricorso, né aliunde dagli atti di causa ritualmente
prodotti nel giudizio davanti a questa Corte; né con tale provvedimento è
confondibile quello che il detto giudice ha emesso al fine della comparizione
delle parti per l'esame dell'istanza cautelare e che è il solo presente in calce
al ricorso, oltre che notificato all'Amministrazione convenuta. Tanto, però,
non esclude l'attualità della pendenza del giudizio di merito introdotto con le
suindicate modalità , poiché, a seguito dell'intervento di queste Sezioni unite
con sentenza 16 aprile 1992, n. 4676, pronunciata in sede di risoluzione di
contrasto di giurisprudenza, costituisce ormai jus receptum che, nel rito del
lavoro, ai fini della pendenza della lite è sufficiente il deposito del ricorso
presso la cancelleria del giudice adito, senza necessità della successiva
notificazione del ricorso stesso e del pedissequo decreto di fissazione
dell'udienza di discussione di cui all'art. 420. L'istanza di regolamento può
dunque ritenersi proposta ritualmente in relazione ad entrambi i suindicati
procedimenti, con conseguente ammissibilità dell'esame della questione di
giurisdizione con essa proposta. È avviso della Corte che tale esame debba
concludersi con la declaratoria della giurisdizione del giudice
amministrativo. Individuato nell'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 il
principio generale dell'attribuzione al giudice ordinario delle controversie
inerenti ai rapporti di lavoro contrattualizzati con le amministrazioni
pubbliche, in tutte le loro fasi, dalla costituzione all'estinzione, e
considerate attinenti alla fase di esecuzione di tali rapporti le procedure
selettive finalizzate alla mobilità verticale dei dipendenti, la giurisprudenza
delle Sezioni unite, si era, originariamente, orientata nel senso che a tale
attribuzione non si sottraesse la materia dei cosiddetti concorsi per l'accesso
alla qualifica superiore. Ciò sia in quanto la lettera del comma quarto della
norma appena citata riserva al G.A. le sole controversie relative alle procedure
concorsuali per «l'assunzione», vale a dire per la costituzione di nuovi
rapporti di lavoro, sia in quanto, nel sistema di riparto tra competenza per
l'emissione di atti amministrativi e competenza per il compimento di atti
adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro delineato dal citato d.
lgs. n. 165 del 2001 (art. 2 e 5, in particolare), detti concorsi costituiscono
atti di gestione del lavoro privatizzato, espressione dell'autonomia
organizzativa del datore di lavoro e non di potestà pubblicistica (cfr., fra le
altre conformi, Cass, sez. un., 10 dicembre 2001, n. 15602; Id., 27 febbraio
2002, n. 2954; Id., 12 marzo 2003, n. 3658). Dovevano, peraltro, ritenersi
escluse dal novero dei concorsi interni le procedure concorsuali miste, ossia
aperte sia ad aspiranti esterni sia a coloro che fossero già dipendenti pubblici
(eventualmente con una quota di riserva in favore di questi ultimi), posto che
la partecipazione, anche preferenziale, di interni non toglie che
concettualmente si tratti di una procedura unitaria aperta all'esterno: ciò
anche in consonanza con l'avviso espresso dalla Corte Costituzionale con
l'ordinanza 4 gennaio 2001, n. 2, improntata al rilievo dell'esclusione della
sussistenza di un tertium genus di procedure concorsuali, oltre a quelle esterne
ed interne, sicché la stessa ratio di concentrazione che è alla base della
scelta legislativa in punto di riparto ex art. 63 d. lgs. n. 165 del 2001 finiva
per opporsi alla dislocazione della medesima vicenda selettiva innanzi a due
diverse giurisdizioni a seconda della condizione degli attori. In sostanza la
ratio decidendi della richiamata decisione della Corte Costituzionale si
compendiava nella considerazione che, quante volte la procedura concorsuale
fosse tale da potere determinare l'inserimento nella pianta organica di soggetti
che non fossero già dipendenti, altrettante volte si configurava una procedura
concorsuale per l'assunzione, ai sensi della citata norma di previsione della
giurisdizione amministrativa. L'opzione ermeneutica sull'effettiva portata di
questa norma di previsione non collideva col modello di riparto della
giurisdizione configurato, in materia di procedure selettive, dalla ricordata
giurisprudenza delle S.U., in quanto compatibile con una nozione di «assunzione»
commisurata non al posto da coprire, ma all'inserimento di un nuovo soggetto
nell'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione procedente. In altre
parole, non essendo ragionevole immaginare, di fronte all'unità della procedura
selettiva, giurisdizioni diverse a seconda della qualità (interni: a.g.o.;
esterni: a.g.a) dei partecipanti, il momento di collegamento della fattispecie
del concorso misto alla giurisdizione amministrativa era costituito dal
possibile ingresso nei ruoli della p.a. di personale che non fosse giÃ
dipendente. In quest'ordine di idee, la questione di giurisdizione era da
risolvere tutta ed unicamente in base al bando, nel senso che le controversie
relative ad un concorso bandito per soli interni sarebbero state devolute alla
giurisdizione ordinaria, mentre sarebbero state devolute alla giurisdizione
amministrativa quelle relative a concorsi banditi, ad un tempo, per interni ed
esterni o, a fortiori, per soli esterni. Sennonché, una nutrita
giurisprudenza costituzionale, sia precedente che successiva alla
privatizzazione del pubblico impiego, aveva ripetutamente avvertito che le
progressioni dei lavoratori verso posizioni di lavoro più elevate, in un sistema
come quello oggi in vigore, che non prevede carriere o le prevede entro
ristretti limiti, devono essere esse stesse attuate mediante un selettivo
accertamento delle attitudini, realizzato, coerentemente con la prospettiva
imposta dall'art. 97 Cost., col sistema del pubblico concorso: il che esclude la
legittimità di selezioni riservate esclusivamente al personale già dipendente ed
impone l'apertura all'esterno, per quote significative dei posti disponibili,
solo in tal guisa potendosi assicurare compiutamente la finalità di assegnare ad
un determinato posto la persona che presenti i migliori requisiti
attitudinali. In una prima fase, questo assetto costituzionale della materia
non era stato ritenuto incompatibile con l'orientamento espresso dalla Corte
regolatrice in tema di giurisdizione sulle controversie concernenti la mobilitÃ
verticale dei dipendenti della P.A. in regime contrattuale, in quanto: a) nel
presupposto che i dati normativi non suffragassero la tesi che i concorsi per
l'assunzione, espressamente menzionati, potessero comprendere anche i concorsi
interni, l'assunto di compatibilità poteva affidarsi al rilievo che l'art. 97
Cost., così come non impone, ai fini del rispetto del precetto di imparzialità e
di organizzazione degli uffici in base a legge, che il rapporto di impiego alle
dipendenze delle p.a. sia in regime pubblicistico, allo stesso modo lascia alla
discrezionalità del legislatore di stabilire se i concorsi per l'accesso agli
impieghi debbano avvenire secondo moduli pubblicistici oppure secondo procedure
di diritto privato; b) la scelta del legislatore in favore di questa seconda
soluzione per le selezioni interne poteva essere dedotta anche da quella di
affidare al giudice ordinario persino le controversie inerenti il rapporto di
ufficio dei dirigenti, più direttamente investito dai precetti dell'art. 97
Cost.; c) l'interpretazione del giudice delle leggi comportava sicuramente
che la copertura di determinati posti di lavoro dovesse inderogabilmente farsi
all'esito di procedure concorsuali di verifica della professionalità , con
normale apertura verso gli esterni, salva la ricorrenza di giustificati motivi
di deroga, sicché il giudice ordinario, competente sulle controversie per i
concorsi interni, avrebbe: 1) declinato la giurisdizione in presenza di
procedure aperte agli esterni; 2) accertata la nullità di bandi di natura
negoziale e di clausole del contratto collettivo, per contrasto con norma
imperativa, nel caso di concorsi riservati agli interni fuori delle ipotesi
ammesse (salva l'eventualità della lesione della regola costituzionale ad opera
di fonte primaria, che avrebbe provocato la remissione alla Corte
costituzionale); 3) accertata la nullità di atti e contratti collettivi sulla
cui base erano conferite qualifiche senza concorso nelle ipotesi individuate
dalla giurisprudenza costituzionale. Successivamente, però, le Sezioni unite
hanno diversamente valutato le conseguenze e la portata dei principi elaborati
in materia dal giudice delle leggi, pervenendo al convincimento che il quadro
costituzionale di riferimento imponesse un'interpretazione adeguatrice della
norma di riserva alla giurisdizione amministrativa delle controversie
concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione, nel senso di ravvisare la
sussistenza di queste ultime non già in relazione alla loro idoneità ad
immettere nell'organizzazione amministrativa soggetti ad essa anteriormente
estranei, ma per il solo fatto della loro destinazione alla copertura di posti
vacanti. Su questo presupposto, con la sentenza n. 15403 del 2003 si è
riesaminata funditus la questione di giurisdizione; passaggio centrale è il
seguente: «Dovendo essere considerato come un imprescindibile presupposto (della
conclusione che deve essere adottata) il principio secondo cui, nel rapporto di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'accesso del personale
dipendente ad un'area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di
una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un
pubblico concorso al quale, di norma, deve essere consentita anche la
partecipazione di dati esterni, si deve affermare che il quarto comma
dell'articolo 63 decreto legislativo n. 165 del 2001, quando riserva alla
giurisdizione del giudice amministrativo «le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche
amministrazioni», fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali
alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle
prove selettive diretto a permettere l'accesso del personale già assunto ad una
fascia o area superiore; il termine "assunzione", d'altra parte, deve essere
correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all'ingresso
iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto,
l'accesso nell'area superiore di personale interno od esterno implica, esso
stesso, un ampliamento della pianta organica». La prospettiva è, dunque,
sensibilmente mutata, rispetto quella propria della pregressa
giurisprudenza. Combinandosi col novum i risultati delle precedenti
acquisizioni da questo non incise, ne risulta il seguente quadro complessivo: a)
indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a
concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a
concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno
nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la
posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal
caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene
vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di
riparto originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di
concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area ad un'altra,
spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che
escludono l'apertura all'esterno; d) residuale giurisdizione del giudice
ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che
comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell'ambito della medesima
area. Orbene, valutando alla stregua dell'esposto contesto la fattispecie in
esame, è agevole rilevare che essa è riconducibile all'ipotesi sub c) della
superiore elencazione, trattandosi, come riferito in narrativa, di procedura
selettiva attivata per attribuzione di una superiore posizione di lavoro,
assegnata ad area contrattuale diversa da quella nella quale è inserita la
posizione legittimante la partecipazione alla selezione stessa. Invero
trattasi di accesso alla categoria «dirigenziale», con concorso al quale sono
legittimati i dipendenti che abbiano la sopra indicata anzianità di servizio
nella diversa categoria «direttiva». L'autonomia dell'area contrattuale dei
dirigenti è espressamente prevista dall'art. 40, secondo comma, del d. lgs. 30
marzo 2001, n. 165 ed è la coerente conseguenza del peculiare assetto conferito,
rispetto ad ogni altra categoria di dipendenti, alla dirigenza nel contesto
della così detta privatizzazione del pubblico impiego, come emerge con chiarezza
dalla disciplina al riguardo dettata dal Capo secondo del Titolo secondo del
testé menzionato decreto e segnatamente dall'art. 28 che sancisce il principio
dell'accesso alla categoria esclusivamente per concorso. In conclusione deve
dichiararsi la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria amministrativa. Giova
aggiungere, a tale riguardo, che la riserva di giurisdizione amministrativa
concernente le controversie in tema di procedure selettive per l'assunzione
contemplate dall'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001, come sopra interpretato, è
da intendere riferita alla giurisdizione generale di legittimità . La tesi del
carattere esclusivo è smentita, in primo luogo, dal non equivoco tenore
letterale della norma di previsione, la quale nello stabilire che le
controversie in questione «restano» devolute a codesta giurisdizione,
esplicitamente richiama, con tale locuzione, il regime previgente, che
notoriamente era quello della giurisdizione generale di legittimitÃ
relativamente alla «materia concorsuale», estranea per definizione all'esistenza
del rapporto. Inoltre, la seconda parte del quarto comma dell'art. 63 del d.
lgs. n. 161 del 2001, rende assolutamente ineludibile questa valenza
dell'indicata locuzione, poiché espressamente vi contrappone la menzione della
portata «esclusiva» della giurisdizione amministrativa sui rapporti di lavoro
non contrattualizzati. Infine, essendo principio fondamentale nel nostro
ordinamento che agli organi di giustizia amministrativa compete, di norma, la
tutela degli interessi legittimi e solo in casi particolari quella dei diritti
soggettivi, che è, invece, assicurata in via generale dal giudice ordinario
(artt. 103 e 113), cui è conferito il potere, nei giudizi promossi contro la
pubblica amministrazione, di disapplicare gli atti illegittimi da questa emanati
(art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo), un
tale assetto costituzionale della giurisdizione necessariamente costituisce la
chiave di lettura di qualsivoglia disposizione che, disciplinando la
giurisdizione in determinate materie, non contenga un'espressa attribuzione di
queste alla giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo. Le spese del
giudizio di regolamento meritano integrale compensazione, attesa la complessitÃ
delle questioni controverse, resa palese sia dal variegato corso della
giurisprudenza in materia, sia dai profondi mutamenti della disciplina del
lavoro pubblico privatizzati e delle conseguenti ricadute in tema di
giurisdizione.
Inizio
documento
P.Q.M
La Corte dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria
amministrativa e compensa le spese del giudizio di regolamento. Così deciso
in Roma l'11 marzo 2004. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 26 MAG.
2004.