fastmenumenù di navigazione Home Pagehome : newsletter : redazione : le camere : unioncamere : contattaci

ATTENZIONE! SEGUICI SUL NUOVO PORTALE DI LAVORO PA: http://portal.lavoropa.it

ccnldirigenti
lavoro p.a.
 

Personale dirigente delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: brevi riflessioni sul CCNL Dirigenza

Comparto Autonomie quadriennio 2002-2005, biennio economico 2002- 2003

Venerdì 8 luglio 2005

Obiettivo di questa breve relazione, che speriamo sia interessante nel contenuto e di agile lettura, è offrire un'analisi ragionata dei singoli aspetti, delle componenti di maggior interesse, degli elementi di novità e degli spunti critici del CCNL per il quadriennio 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all'area della Dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali" così come è stata proposta nel corso dell'incontro promosso da Unioncamere l'8 luglio scorso presso la sede di Roma.

Premessa

Due gli elementi che hanno catalizzato l'interesse delle parti in sede contrattuale e che sono state, pertanto, giustamente approfondite nel corso dell'incontro:

il meccanismo della valutazione
il sistema della retribuzione

I due aspetti sono intimamente legati tra loro: la valutazione della prestazione ha un'immediata conseguenza sui livelli salariali e rappresenta l'esigenza del riscontro della misurazione del raggiungimento dei risultati.

Prima di entrare nello specifico dell'ipotesi di CCNL cerchiamo, innanzitutto, di capire di chi stiamo parlando e a quale fascia di pubblico impiego si rivolge il nuovo contratto.

I numeri della dirigenza pubblica

L'ultimo Conto Annuale per le amministrazioni pubbliche, da poco pubblicato, ci dà una serie di dati aggregati riferiti all'incidenza del personale dirigenziale del settore statale e del settore pubblico riferiti all'anno 2003:

complessivamente si parla di 174.980 dirigenti, di cui 20.823 statali e 154.157 non statali che rappresentano poco più del 5% del totale dei dipendenti. La tabella mostra in dettaglio l'andamento temporale dal 2001 al 2003.

 

 

La situazione nel sistema camerale rispecchia nelle grandi linee questi dati:
al 31 dicembre 2004 i dirigenti erano 316 rispetto ad un organico complessivo di 8.475 unità (incluso il Segretario Generale). Sebbene l'anno di riferimento non sia lo stesso di quello considerato dal Conto Annuale, l'andamento di crescita mostrato dalla tabella riportata in precedenza non mostra significativi cambiamenti nel corso del triennio: è ragionevole pensare che il gap non sia stato così forte anche tra il 2003 e il 2004.

 

La retribuzione media del personale dirigenziale per l'anno 2003 si attesta intorno ai 71.000 € lordi, con punte di 95.199 € per il comparto Ministeri, Agenzie Fiscali e PCM e minimi di 69.193 € per il SSN - ovviamente non si tratta di medie matematiche ma ragionate.
La tabella qui di seguito mostra in dettaglio i dati di retribuzione specificando l'incidenza percentuale della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato.

Per il sistema camerale il dato sulla retribuzione complessiva lorda è stato ricavato dall'indagine 2005 dell'Osservatorio sul Sistema Camerale curato da Unioncamere che, rivolto a tutte le 103 Camere di Commercio italiane, è stato quest'anno formulato in modo da individuare, per l'area organizzazione e personale, anche gli effetti economici dei sistemi di valutazione delle posizioni della dirigenza e il livello di maturità raggiunto dal sistema di valutazione della dirigenza.
In definitiva la fascia retributiva più ampia - non sono presi in esame i Segretari Generali - è quella compresa tra i 25.000 € e i 40.000 €, mentre nessun dirigente del sistema rientra nella fascia contributiva superiore agli 85.000 € (vedi allegato 1).

L'ipotesi di contratto

Il testo del CCNL è articolato in quattro Titoli, per un totale di 27 articoli. Completano il testo contrattuale alcune dichiarazioni congiunte delle parti.

Delle singole disposizioni contrattuali ci soffermeremo su quelle che ci sembrano più significative e che abbiano apportato maggiori novità rispetto al CCNL 1999.

In particolare abbiamo individuato tre principali filoni di intervento del CCNL:

perfezionamento del sistema di relazioni sindacali

completamento del sistema di

conferimento incarichi
valutazione

miglioramenti retributivi

Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Il CCNL si applica ai dirigenti con rapporto a tempo indeterminato - mentre si lascia alla legislazione vigente e ai contratti individuale la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo determinato - e concerne il quadriennio 2002-2005 per la parte normativa ed il biennio economico 2002-2003 per la parte economica.

Relazioni sindacali

Art. 3 Conferma del sistema delle relazioni sindacali

È confermato il modello delle relazioni sindacali del CCNL 1999 (le Camere sono distinte in base al numero dei dirigenti)
Previsto almeno un incontro annuale, su richiesta, e in ogni caso in presenza di eventuali processi di dismissione o di esternalizzazione di servizi e attività.

Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati e integrativi

Viene riformulata la disciplina dei tempi e delle procedure dei contratti decentrati per adeguamenti formali (controlli sui costi, tempi certi di ripresa trattative in caso di rilievi, tecnicità relazione finanziaria ).

Art. 5 Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale

Viene riformulata la disciplina della contrattazione integrativa territoriale che ora risulta coerente con quella del comparto (iniziativa anche a livello locale).

Art. 6 Concertazione

Viene riformulata la disciplina della concertazione per analoghe esigenze di coerenza (infungibilità con altri livelli di relazioni sindacali, soggetti anche diversi da contrattazione, termine a carico OO.SS. per attivare procedura).

Le delegazioni trattanti sono, per parte pubblica, i dirigenti espressamente indicati dall'organo di vertice dell'ente; per parte sindacale, le RSA costituite espressamente per l'area della dirigenza e le OO.SS territoriali firmatarie del CCNL

Nota:
Le RSA sono certamente formate da dirigenti dell'ente
Le OO.SS. designano liberamente i propri rappresentanti in base ai rispettivi ordinamenti; non necessariamente devono essere dirigenti
Il dirigente componente della delegazione sindacale, non può essere anche componente della delegazione dell'ente

Incarichi dirigenziali

Art. 10 (e art. 22 del CCNL 1996) Affidamento incarichi dirigenziali

Tutti i dirigenti hanno il diritto alla attribuzione di un incarico di livello dirigenziale, fatto salvo il caso della sospensiva da ogni incarico di cui all'art. 23bis del CCNL 2005

Conseguenze:

il modello organizzativo dell'ente dovrebbe necessariamente prevedere un numero di funzioni dirigenziali pari al numero dei posti di dirigente previsti nella dotazione organica;
la natura e il livello delle funzioni vengono definiti con gli atti previsti dall'ordinamento vigente;
una riduzione delle funzioni dirigenziali dovrebbe prevedere anche la corrispondente riduzione dei posti di dirigente;
l'eventuale eccedenza di dirigenti rispetto alle funzioni e all'organico, determinerebbe la necessaria applicazione dell'art. 33 del dlgs. 165 del 2001, con la messa in disponibilità dei soggetti interessati.

Art. 11 Recesso dell'amministrazione

La gravità della responsabilità è correlata a due specifiche situazioni:

mancato raggiungimento degli obiettivi qualificati espressamente come rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dai documenti di programmazione

inosservanza di direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, che siano state espressamente qualificate di rilevante interesse

In entrambi i casi si tratta di atti di competenza degli organi di direzione politica o di governo

L'accertamento della responsabilità grave costituisce giusta causa di recesso.
L'accertamento deve avvenire nel rispetto della disciplina dell'art. 23 del CCNL 10.4.1996, come sostituito dall'art. 14 del CCNL 23.12.1999
Il recesso per giusta causa non consente la attivazione della procedura di conciliazione e arbitrato.

Nota
Non si potrebbe fruire del risarcimento con la indennità supplementare
Dovrebbe intervenire prima una pronuncia del giudice che dequalifichi il recesso per giusta causa a recesso per giustificato motivo.

Art. 13 Effetti degli accertamenti negativi (art. 23bis)

Gli enti sono tenuti ad adottare una specifica disciplina per regolamentare
i contenuti e il procedimento di valutazione
gli interventi di tutela del dirigente
la partecipazione del dirigente a partire dalla contestazione e dal contraddittorio

Senza la preventiva disciplina, la valutazione sarebbe illegittima e arbitraria.

I singoli enti devono, altresì, stabilire i differenti interventi "sanzionatori" che devono essere correlati ai diversi "livelli di gravità" degli accertamenti negativi sui risultati di gestione dei dirigenti

A tal fine gli enti possono adottare quattro diverse ipotesi sanzionatorie espressamente codificate dal CCNL; occorre, conseguentemente, definire i criteri necessari per almeno quattro diversi livelli di gravità.

Art. 15 Risoluzione consensuale

Gli enti sono obbligati a istituire il Comitato dei garanti e a disciplinarne la composizione e il funzionamento. Uno dei componenti deve essere un dirigente eletto dalla categoria; il presidente, di norma, è un magistrato, l'altro componente può essere un esperto anche esterno.

Nota
I provvedimenti sanzionatori dell'art. 23bis non possono essere adottati senza il parere del Comitato.

Art. 17 Clausola di salvaguardia (art. 4 CCNL 1996)

La contrattazione decentrata deve stabilire con certezza il periodo temporale entro il quale si realizza il riallineamento retributivo. La relativa scadenza non può essere successiva a quella naturale prevista per l'incarico antecedente.
E' esclusa la contrattazione quando l'affidamento di un incarico di valore inferiore derivi da una valutazione negativa di lieve gravità ex art. 23bis. In tal caso l'adeguamento è immediato.

(Vedi allegato 2)

Miglioramenti retributivi

Art. 21 Stipendio tabellare

Sotto il profilo della retribuzione tabellare, l'aumento complessivo a regime è di 165 € mensili. Tale somma viene erogata in due tranches, le quali decorrono a inizio dei due anni di competenza del biennio. La prima è di 86 € mensili pro capite, la seconda di 79 € che contiene anche la quantificazione dell'onere al netto degli oneri riflessi, considerando i 195 dirigenti a tempo indeterminato all'interno del sistema camerale che applicano l'ipotesi di CNNL in esame, esclusi cioè gli enti siciliani e del Trentino Alto Adige).

Art. 23 Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato

Si tratta dei 520 € annui in aumento della retribuzione di posizione, in maniera indifferenziata per tutte le funzioni dirigenziali a decorrere dal 2002. Il corrispondente onere netto è pari a oltre 101mila € l'anno. Per effetto di questo disposto, la retribuzione di posizione minima arriva a 9.299,77 €, quella massima a 42.869,47 €.
Per quanto riguarda l'adeguamento del fondo unico di amministrazione, esso viene stabilito nella misura dell'1,66% del monte retributivo 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Per arrivare a una quantificazione certa si è quindi calcolata la retribuzione media di fatto nel 2001 dei dirigenti camerali, pari a 70.144 € pro capite annui. Applicando la percentuale prevista dal contratto, nell'ipotesi (puramente descrittiva) di una ripartizione omogenea tra i fondi delle diverse camere e tra il personale di una stessa camera, si ottiene un incremento medio annuo pro capite di 1164 €, da erogare come retribuzione di posizione e di risultato. Il corrispondente onere annuo netto è pari a 227mila €.

Approfondimenti

Allegato 1 - I numeri della dirigenza (ppt)
Allegato 2 - Il CCNL per la Dirigenza - a cura di Domenico Di Cocco (ppt)
L'ipotesi di CCNL Dirigenza - Comparto Regioni e Autonomie Locali