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Art. 10
(e art. 22 del CCNL 1996) Affidamento incarichi dirigenziali
Tutti i dirigenti
hanno il diritto alla attribuzione di un incarico di livello dirigenziale,
fatto salvo il caso della sospensiva da ogni incarico di cui all'art.
23bis del CCNL 2005
Conseguenze:
il modello
organizzativo dell'ente dovrebbe necessariamente prevedere un numero
di funzioni dirigenziali pari al numero dei posti di dirigente previsti
nella dotazione organica;
la natura e il livello delle funzioni vengono definiti con gli atti
previsti dall'ordinamento vigente;
una riduzione delle funzioni dirigenziali dovrebbe prevedere anche la
corrispondente riduzione dei posti di dirigente;
l'eventuale eccedenza di dirigenti rispetto alle funzioni e all'organico,
determinerebbe la necessaria applicazione dell'art. 33 del dlgs. 165
del 2001, con la messa in disponibilità dei soggetti interessati.
Art. 11
Recesso dell'amministrazione
La gravità
della responsabilità è correlata a due specifiche situazioni:
mancato
raggiungimento degli obiettivi qualificati espressamente come rilevanti
per il conseguimento dei fini istituzionali dai documenti di programmazione
inosservanza di direttive generali per l'attività amministrativa
e la gestione, che siano state espressamente qualificate di rilevante
interesse
In entrambi
i casi si tratta di atti di competenza degli organi di direzione politica
o di governo
L'accertamento
della responsabilità grave costituisce giusta causa di recesso.
L'accertamento deve avvenire nel rispetto della disciplina dell'art. 23
del CCNL 10.4.1996, come sostituito dall'art. 14 del CCNL 23.12.1999
Il recesso per giusta causa non consente la attivazione della procedura
di conciliazione e arbitrato.
Nota
Non si potrebbe fruire del risarcimento con la indennità supplementare
Dovrebbe intervenire prima una pronuncia del giudice che dequalifichi
il recesso per giusta causa a recesso per giustificato motivo.
Art. 13
Effetti degli accertamenti negativi (art. 23bis)
Gli enti
sono tenuti ad adottare una specifica disciplina per regolamentare
i contenuti e il procedimento di valutazione
gli
interventi di tutela del dirigente
la partecipazione del dirigente a partire dalla contestazione e dal contraddittorio
Senza la
preventiva disciplina, la valutazione sarebbe illegittima e arbitraria.
I singoli
enti devono, altresì, stabilire i differenti interventi "sanzionatori"
che devono essere correlati ai diversi "livelli di gravità"
degli accertamenti negativi sui risultati di gestione dei dirigenti
A tal fine gli enti possono adottare quattro diverse ipotesi sanzionatorie
espressamente codificate dal CCNL; occorre, conseguentemente, definire
i criteri necessari per almeno quattro diversi livelli di gravità.
Art. 15
Risoluzione consensuale
Gli enti
sono obbligati a istituire il Comitato dei garanti e a disciplinarne la
composizione e il funzionamento. Uno dei componenti deve essere un dirigente
eletto dalla categoria; il presidente, di norma, è un magistrato,
l'altro componente può essere un esperto anche esterno.
Nota
I provvedimenti sanzionatori dell'art. 23bis non possono essere adottati
senza il parere del Comitato.
Art. 17
Clausola di salvaguardia (art. 4 CCNL 1996)
La contrattazione
decentrata deve stabilire con certezza il periodo temporale entro il quale
si realizza il riallineamento retributivo. La relativa scadenza non può
essere successiva a quella naturale prevista per l'incarico antecedente.
E' esclusa la contrattazione quando l'affidamento di un incarico di valore
inferiore derivi da una valutazione negativa di lieve gravità ex
art. 23bis. In tal caso l'adeguamento è immediato.
(Vedi
allegato 2)
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