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mobilità
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ANTONIETTA NAPPI (
antonietta.nappi@pz.camcom.it ) : |
In data 1 settembre 2008 ha assunto servizio presso l'ente una nuova unità pervenuta mediante procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, dal Ministero della difesa, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo organico della Camera, categoria D, posizione economica D1 profilo professionale di "Gestore dei servizi di regolazione del mercato", con la specifica funzione di "ispettore metrico".Il dipendente in questione era inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza quale collaboratore tecnico A3 F1 e, sulla base di tabelle di raffronto relative alla mobilità intercompartimentale, è stato inquadrato presso la Camera nella categoria D, posizione economica D1, corrispondente al posto vacante nella dotazione organica.
Ai sensi dell'art. 30 comma 2 - quinquies del D.Lgs n. 165/2001 (introdotto dall'art. 16 della legge n. 246/2005) secondo cui "salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".
L'Ente ha applicato al dipendente trasferito il regime giuridico ed economico vigente per i dipendenti di categoria D1 del comparto Regione-Enti Locali.
Si è ritenuto, infatti, che la previsione normativa avesse voluto innovare una materia piuttosto controversa, oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, ponendo un principio chiaro, volto anche a limitare il c.d."divieto di reformatio in peius"(in origine stabilito per le sole amministrazioni dello Stato, sebbene invocato in maniera generalizzata), nei casi di mobilità volontaria. Peraltro, non si è rinvenuta altra disposizione contrattuale idonea a derogare al principio generale sopracitato sulla base della clausola di salvaguardia contenuta nel medesimo testo normativo. In effetti, non si è ritenuto potesse costituire una diversa previsione applicabile alla fattispecie in questione l'art. 28 del ccnl 05/10/2001 che, come si evince dall'art. 26 "ambito di applicazione",si riferisce al personale del comparto Ministeri o Anas, trasferito in occasione di processi di mobilità, già attuati o da attuare , a seguito di trasferimento e deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali, ai sensi dell'art.7 della legge n. 59/97; nè è parso risolutivo il rinvio contenuto nella dichiarazione congiunta n. 24 del 22/01/2004 secondo cui "le parti concordano nel ritenere che analighi criteri possano essere utilizzati dagli enti in sede di inquadramento di personale trasferito, anche volontariamente, da pubbliche amministrazioni anche di diverso comparto" e ciò in quanto la suddetta dichiarazione individua un lasso di tempo circoscritto, vale a dire dal gennaio 2002 al dicembre 2003, periodo in cui al personale trasferito possono essere applicate le medesime disposizioni di cui al Tit.II del CCNL 05/10/2001 con gli adeguamenti sopravvenuti. Inoltre, non irrilevante è la considerazione che le dichiarazioni congiunte non hanno valore di norma, non sono vincolanti e servono di solito a chiarire le motivazioni delle parti emerse durante la trattativa.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere il vostro orientamento in merito alla soluzione adottata e, qualora, invece si ritenga possibile applicare il trattamento di maggior favore, volto a conservare la differenza tra trattamento fondamentale percepito presso l'Amministrazione di provenienza e quello attualmente in godimento, si chiede di conoscere l'iter logico argomentativo per addivenire a tale conclusione, nonchè di esplicitare quale sia la disposizione applicabile e se vi sia una discrezionalità dell'amministrazione tra applicazione dei commi da 1 a 6 dell'art. 28 CCNL 05/10/2001 o l'alternativa offerta dal comma 7 del medesimo articolo che sembra, tuttavia, porre come condizione legittimante, il previo esperimento della contrattazione integrativa.
In sintesi si chiede di conoscere in base a quale criteri l'ente dovrebbe scegliere se effettuare la comparazione ed eventuale differenza tra i due trattamenti economici fondamentali, conservando la maggior somma in capo al dipendente trasferito, quale assegno ad personam non riassorbibile, o se si debba inquadrare lo stesso in una posizione economica superiore, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente all'ex indennità di amministrazione in godimento. |
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