fastmenumenů di navigazione Home Pagehome : newsletter : redazione : le camere : unioncamere : contattaci

ATTENZIONE! SEGUICI SUL NUOVO PORTALE DI LAVORO PA: http://portal.lavoropa.it

Logo Lavoro P.A.
home > esperto risponde

Esperto risponde
Archivio
 
mobilità
Mario Del Secco ( mario.delsecco@si.camcom.it ) :
Al fine di poter procedere, nell'anno 2010, ad assunzioni di personale ai sensi del comma 116 dell'art. 3 della legge 24-12-2007 n° 244, si chiede se, nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno 2009, siano da ricomprendere anche quelle derivanti da trasferimento per mobilita' ex art. 30 D. Lgs. 165/2001. Si evidenzia, in particolare, che una mobilità ha riguardato il passaggio diretto tra questa Camera di Commercio e UnionCamere Toscana.

Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro al presente quesito. Grazie
ANTONIETTA NAPPI ( antonietta.nappi@pz.camcom.it ) :
In data 1 settembre 2008 ha assunto servizio presso l'ente una nuova unità pervenuta mediante procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, dal Ministero della difesa, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo organico della Camera, categoria D, posizione economica D1 profilo professionale di "Gestore dei servizi di regolazione del mercato", con la specifica funzione di "ispettore metrico".Il dipendente in questione era inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza quale collaboratore tecnico A3 F1 e, sulla base di tabelle di raffronto relative alla mobilità intercompartimentale, è stato inquadrato presso la Camera nella categoria D, posizione economica D1, corrispondente al posto vacante nella dotazione organica.
Ai sensi dell'art. 30 comma 2 - quinquies del D.Lgs n. 165/2001 (introdotto dall'art. 16 della legge n. 246/2005) secondo cui "salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".
L'Ente ha applicato al dipendente trasferito il regime giuridico ed economico vigente per i dipendenti di categoria D1 del comparto Regione-Enti Locali.
Si è ritenuto, infatti, che la previsione normativa avesse voluto innovare una materia piuttosto controversa, oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, ponendo un principio chiaro, volto anche a limitare il c.d."divieto di reformatio in peius"(in origine stabilito per le sole amministrazioni dello Stato, sebbene invocato in maniera generalizzata), nei casi di mobilità volontaria. Peraltro, non si è rinvenuta altra disposizione contrattuale idonea a derogare al principio generale sopracitato sulla base della clausola di salvaguardia contenuta nel medesimo testo normativo. In effetti, non si è ritenuto potesse costituire una diversa previsione applicabile alla fattispecie in questione l'art. 28 del ccnl 05/10/2001 che, come si evince dall'art. 26 "ambito di applicazione",si riferisce al personale del comparto Ministeri o Anas, trasferito in occasione di processi di mobilità, già attuati o da attuare , a seguito di trasferimento e deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali, ai sensi dell'art.7 della legge n. 59/97; nè è parso risolutivo il rinvio contenuto nella dichiarazione congiunta n. 24 del 22/01/2004 secondo cui "le parti concordano nel ritenere che analighi criteri possano essere utilizzati dagli enti in sede di inquadramento di personale trasferito, anche volontariamente, da pubbliche amministrazioni anche di diverso comparto" e ciò in quanto la suddetta dichiarazione individua un lasso di tempo circoscritto, vale a dire dal gennaio 2002 al dicembre 2003, periodo in cui al personale trasferito possono essere applicate le medesime disposizioni di cui al Tit.II del CCNL 05/10/2001 con gli adeguamenti sopravvenuti. Inoltre, non irrilevante è la considerazione che le dichiarazioni congiunte non hanno valore di norma, non sono vincolanti e servono di solito a chiarire le motivazioni delle parti emerse durante la trattativa.
Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere il vostro orientamento in merito alla soluzione adottata e, qualora, invece si ritenga possibile applicare il trattamento di maggior favore, volto a conservare la differenza tra trattamento fondamentale percepito presso l'Amministrazione di provenienza e quello attualmente in godimento, si chiede di conoscere l'iter logico argomentativo per addivenire a tale conclusione, nonchè di esplicitare quale sia la disposizione applicabile e se vi sia una discrezionalità dell'amministrazione tra applicazione dei commi da 1 a 6 dell'art. 28 CCNL 05/10/2001 o l'alternativa offerta dal comma 7 del medesimo articolo che sembra, tuttavia, porre come condizione legittimante, il previo esperimento della contrattazione integrativa.
In sintesi si chiede di conoscere in base a quale criteri l'ente dovrebbe scegliere se effettuare la comparazione ed eventuale differenza tra i due trattamenti economici fondamentali, conservando la maggior somma in capo al dipendente trasferito, quale assegno ad personam non riassorbibile, o se si debba inquadrare lo stesso in una posizione economica superiore, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente all'ex indennità di amministrazione in godimento.
lorella papocchia ( lorella.papocchia@pi.camcom.it ) :
Ai fini dell'inquadramento di una persona trasferita da Azienda ASL alla CCIAA di PIsa appartenente alLa cat.B1 posizione di sviluppo nel loro CCNL:B5 abbiamo applicato quanto previsto dalla DIchiarazione Congiunta n.24 del CCNL 22/1/04. Facendo l'equiparazione tra le posizioni giuridiche collocandola cioè nel nostro B1 (senza prog.ec.) verrrebe riconosciuto al lavoratore un assegno non riassorbile di €1.977,28. Inquadrandola invece nella cat.B1 ma con posizione di sviluppo B6 corrispondente al loro B5 verrebbe ad avere un assegno non riassorbile di €167,13.
A questo punto chiedo se per operare come quest'ultimo caso occorre, come sembra prevedere il comma 7 dell'art.28 CCNL5/10/01 , fare una contrattazione decentrata.
Se sì occorre fare una contrattazione per la singola persona o prevedere che in tutti i casi simili verranno es. collocate nella posizione economica corrispondente?
GRAZIE
Paola Focaccia ( Paola Focaccia [paola.focaccia@ra.camcom.it] ) :
Dal 16.2.2007 un dipendente della ns. camera è stato trasferito per mobilità ad altra camera. Relativamente al trattamento economico gli abbiamo liquidato i 13 gg. retribuibili fino al 15.2.2007 (escludendo quindi le due domeniche) mentre la camera di destinazione gli ha liquidato solo i gionri effettivamente lavorati dal 16.2.2007 (pari a gg. 11).
In definitiva il dipendente si è visto liquidare lo stipendio di febbraio per soli 24 gg.
E' corretta questa procedura oppure, visto che nella mobilità tra enti non c'è soluzione di continuità del rapporto di lavoro, la camera di destinazione doveva liquidargli interamente i 13 gg. mancanti.
Cordiali saluti
CCIAA Ravenna
Valentina Forti ( Forti Valentina [valentina.forti@pg.camcom.it] ) :
Per tre anni (fino a novembre 2005) ho usufruito dell'aspettativa per dottorato di ricerca ai sensi della legge 13/8/1984 n. 476, conservando il mio trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, quindi continuando ad essere retribuita dal mio ente. Sono rientrata al lavoro il 1 dicembre 2005. In futuro avrei intenzione di presentare domanda di mobilità volontaria presso il Ministero del lavoro, e vorrei sapere quando potrò farlo. Infatti non mi è chiara l'interpretazione del comma due della legge prima citata, che stabilisce che ''qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti (dall'ente di appartenenza). Vorrei infatti sapere se il vincolo dei due anni mi lega necessariamen te alla mia amministrazione ( e quindi devo aspettare i due anni per la domanda di mobilità),o a qualsiasi amministrazione pubblica ( e quindi se vado a lavorare presso un'altra P.A. non ho problemi di aspettare i due anni.
Laura Rini ( rini@co.camcom.it ) :
In caso di acquisizione di una unità dirigenziale attraverso l'istituto della mobilità volontaria di cui all'art. 30 c. 1 D.Lgs. 165/2001, qual è il trattamento economico da riconoscere?
Dalla Lettura dell'Ordinanza IV Sezione Consiglio di Stato n. 3251 del 21.06.05 sorge il dubbio che, per il principio di intangibilità del maturato economico, debbano essere riconosciute al dirigente l'indennità di posizione e di risultato percepite nell'ente di provenienza.
Qual è la vostra opinione in merito?
Cristiana Lopatriello ( c.lopatriello@to.camcom.it ) :
E' possibile la mobilità tra la Provincia autonoma di Trento e le camere di commercio?
Anna Mocini ( anna.mocini@vt.camcom.it ) :
Due dipendenti sono transitati, con diritto alla conservazione del posto per la durata dell periodo di prova, in altro Ente. L'ente si trova nella necessità di sostituire temporaneamente tali lavoratori: si chiede, pertanto, di conoscere se sia possibile utilizzare la graduatoria vigente di un concorso per assunzione a tempo indeterminato per assumere con contratto a termine due unità per il periodo di prova dei dipendenti dimissionari, considerando che il bando del concorso di cui alla graduatoria in argomento non prevedeva la specificazione della facoltà di utilizzo della graduatoria medesima anche per contratti a termine.
primo lorandi ( plorandi@ulss22.ven.it ) :
è possibile la mobilità fra un ente religioso classificato ai sensi della legge 132/68 e una azienda sanitaria?nell'ente l'assunzione avviene in conformità al diritto privato (ccnl) , negli enti pubblici per concorso. L'art. 24 e 25 del decreto 761/79 potrebbe dare una possibilità. grazie
- - ( - ) :
E' possibile avere chiarimenti sulle modalità di inquadramento e sul trattamento economico da corrispondere ad un dipendente trasferito ex art.30 D.Lgs.165/2001 da ente di altro comparto ?