Tra i tanti registri necessari che un’attività deve possedere, si inserisce quello che monitora il carico e lo scarico dei rifiuti, per tenere una vera e propria contabilità dei rifiuti. Questo registro rappresenta la prova della tracciabilità dei rifiuti, di tutta la loro produzione, dell’invio, del recupero e dello smaltimento. All’interno del registro sono segnalati i movimenti di carico e scarico dei rifiuti. Ma cosa si intende precisamente con queste due voci?
Con la voce “carico”, si fa riferimento al rifiuto nel momento in cui viene prodotto, mentre per “movimenti legati allo scarico”, ci si riferisce al rifiuto nel momento in cui viene conferito ad un trasporto che si premura di far uscire il rifiuto dalla ditta di produzione. Questo movimenti, almeno per quanto riguarda quelli di carico, devono essere annotati in un arco di tempo che non superi i dieci giorni lavorativi dal momento dell’effettiva collocazione del rifiuto all’interno di un deposito momentaneo. I movimenti di scarico invece devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dal momento del prelievo dei rifiuti da parte di chi li trasporta.
Chi è tenuto a compilare il registro?
A compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti, per quanto riportato nell’articolo 190, comma 13 si possono trovare:
- Le imprese appartenenti ad enti di rifiuti pericolosi per la salute dell’uomo e dell’ambiente;
- Le imprese che producono rifiuti non pericolosi che derivano da lavori industriali e artigianali;
- Le attività impiegare nel recupero e nello smaltimento dei rifiuti;
- Chiunque abbia a titolo professionale una realtà che si occupa di trasportare e raccogliere i rifiuti;
- I consorzi nati per il recupero nonché il riciclaggio di particolari rifiuti;
- Chi gestisce il servizio idrico integrato che gestisce rifiuti;
- Chi gestisce l’impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi.
Le possibili sanzioni
A disciplinare il registro di carico e scarico dei rifiuti, è il DM 148/1998, il quale recita che in caso di omessa o mancata tenuta del registro di carico e scarico, il produttore può incorrere in delle sanzioni. Chiunque omette la compilazione del registro, può essere punito con una sanzione che va da 2.600,00 euro fino a 15.000,00. La sanzione, in alcuni casi, può essere ridotta a 6.200,00 euro nel caso specifico di attività che si occupano di gestire unità lavorative piccole e inferiori a 15 dipendenti. Clicca qui per avere maggiori informazioni rispetto alla gestione del registro, per mantenere una trasparenza all’interno della tua azienda sia dal punto di vista burocratico che da quello etico-ambientale.